Le novità in merito all’assegnazione dei punteggi anche nelle graduatorie interne di istituto.
L’esclusione dalle graduatorie interne di istituto è disciplinata dall’art. 13, comma 2, dell’Ipotesi di CCNI 25/28. Vediamo come procedere.
Novità CCNI 25/28
L’Ipotesi di CCNI 2025/28 ha introdotto diverse novità in merito all’assegnazione dei punteggi anche nelle graduatorie interne di istituto:
- aumento del punteggio per i figli;
- aumento del punteggio per la continuità di servizio
- aumento del punteggio per il servizio pre-ruolo
Ne abbiamo parlato in “Graduatoria interna di istituto per i docenti di ruolo della secondaria: come cambia dal 2025. Cosa fa il soprannumerario” (precisiamo che l’articolo riguarda la scuola secondaria, tuttavia le novità di cui sopra e ivi descritte valgono per tutti i gradi di istruzione).
Redazione graduatorie
Le disposizioni relative alla redazione delle graduatorie interne di istituto sono contenute nell’Ipotesi di CCNI 25/28, nello specifico nell’articolo 19 per la scuola dell’infanzia e primaria e nell’articolo 21 per la scuola secondaria.
In linea generale, le graduatorie in esame:
- sono redatte distintamente per le cattedre e i posti di insegnamento presenti in ciascuna autonomia scolastica, sulla base dell’allegata (all’Ipotesi di CCNI) tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenuto conto del fatto che il punteggio per il comune di rincongiumento e quello per il comune per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili spettano solo se tali comuni coincidano con quello di titolarità (il punteggio per i figli spetta sempre);
- sono redatte tenendo in considerazione i titoli conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, che sarà indicato nell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 25/26;
- sono redatte tenuto conto del fatto che nell’anzianità di servizio l’anno in corso non si valuta (quindi né per l’anno di servizio né per la continuità);
- comprendono tutti i docenti di ruolo titolari nella scuola, compresi quelli in servizio presso un’altra istituzione scolastica in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione. Viceversa, non comprendono i docenti titolari in altra istituzione scolastica, assegnati o utilizzati nella scuola redigente le medesime graduatorie;
- per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado sono redatte distintamente per ciascuna tipologia [A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici]. Evidenziamo che il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto;
- per i posti di sostegno nella secondaria di II grado sono redatte senza distinzione delle previgenti aree di sostegno, ossia la graduatoria è unica;
- non comprendono i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 del CCNI, in quanto vanno esclusi, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. A tal fine, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’OM succitata;
- sono redatte e pubblicate all’albo dell’istituzione scolastica, entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle istanze di mobilità, fissato dall’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26.
Oltre a quanto detto sopra, nella redazione delle graduatorie interne di istituto si deve tener conto anche dell’anno di ingresso degli interessati nell’organico dell’autonomia delle scuola, in base al quale si è inseriti “a pettine” oppure “in coda”. Approfondisci scuola secondaria – Approfondisci scuola primaria (quanto detto per la secondaria e per la primaria – esclusa la precisazione relativa ai trasferimenti da posti di lingua a posto comune e viceversa – vige anche per l’infanzia)
Chi va escluso
I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28, come detto, vanno esclusi (per cui non possono essere perdenti posto) dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, presenza di un solo docente titolare della classe di concorso/posto interessati…). Ciò ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo 13.
Questi nello specifico i beneficiari delle precedenze da escludere dalle graduatorie in esame:
– Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute”:
- personale non vedente
- personale emodializzato
– Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, nell’ordine:
- disabili di cui all’art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
- personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.
– Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, nell’ordine:
- genitori che assistono il figlio con grave disabilità o chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (opzione quest’ultima non prevista nel precedente CCNI), è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo; - coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
- figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle
stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).
– VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di parità)
Evidenziamo che, a seguito dell’abolizione della figura del referente unico (D.lgs. 105/2022), più figli assistente il genitore con grave disabilità o più fratelli/sorelle assistenti soggetto con grave disabilità possono fruire dell’esclusione succitata (come anche della precedenza).
Condizioni per esclusione
Per i beneficiari delle precedenze di cui punti I e III non sono previste altre condizioni se non quelle che permettono di fruire della precedenza e vanno esclusi indipendentemente dalla loro provincia di residenza.
Per quanto riguarda i docenti di cui al punto IV, ossia coloro i quali assistono un figlio/esercitano tutela legale, un fratello/sorella, il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto o un genitore con grave disabilità, si precisa quanto segue:
- l’esclusione spetta solo se la scuola di titolarità è ubicata nella stessa provincia di domicilio dell’assistito;
- se la scuola di titolarità (ubicata nella provincia dell’assistito) si trova in un comune diverso da quello di domicilio dell’assistito, l’esclusione si applica a condizione che sia stata presentata, per l’a.s. di riferimento, domanda volontaria di trasferimento indicando come prima preferenza il comune o distretto sub comunale (in caso di comuni suddivisi in più distretti) di domicilio dell’assistito. Prima del predetto comune o distretto sub comunale è possibile indicare anche una o più istituzioni scolastiche comprese in essi, fermo restando che l’indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub comunale di domicilio dell’assistito è sempre obbligatoria. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità, è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito;
- quanto detto nel punto precedente non si applica, se la scuola di titolarità comprende sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. In tal caso, quindi, non si deve presentare domanda di trasferimento;
- nel caso di assistenza a un figlio ovvero al coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto con grave disabilità, l’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso la certificazione della condizione di disabilità sia rivedibile. Viceversa, per tutti gli altri casi di assistenza la certificazione della condizione di disabilità deve essere permanente;
- per i beneficiari della precedenza di cui al punto VII l’esclusione si applica solo
durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita il predetto mandato.
Cosa succede se la contrazione di organico sia tale dal coinvolgere anche coloro i quali andrebbero esclusi?
Gli interessati vanno graduati secondo l’ordine di precedenza sopra riportato:
- Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute” (secondo l’ordine sopra riportato e relativo ai più soggetti rientranti nel medesimo punto)
- Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative” (secondo l’ordine sopra riportato e relativo ai più soggetti rientranti nel medesimo punto)
- Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” (secondo l’ordine sopra riportato e relativo ai più soggetti rientranti nel medesimo punto)
- VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di parità)
I docenti, che fruiscono delle citate precedenze, sarebbero gli ultimi a perdere il posto.
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