La tabella titoli della mobilità prevede l’attribuzione di un punteggio per la continuità del servizio svolto nella medesima scuola o, ai soli fini della graduatoria interna d’istituto e dei trasferimenti d’ufficio, per la continuità del servizio svolto nel medesimo comune.
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio il punteggio spetta anche nel caso in cui il docente abbia prestato meno di tre anni di servizio nella scuola di attuale titolarità (questo diversamente dalla mobilità volontaria dove, invece, il punteggio per la continuità spetta esclusivamente per il prestato senza soluzione di continuità per almeno tre anni).
In particolare spetteranno:
Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella comune di attuale titolarità, nella seguente misura:
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B1), B2)” Punti 1
Il punteggio per la continuità sul Comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello relativo alla continuità nella scuola.
Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
Mobilità: il punteggio per la continuità del servizio
Graduatorie interne d’istituto: per la continuità del servizio si prescinde dal triennio
CCNI Mobilità 2022/2025
Graduatorie interne d’istituto e trasferimenti d’ufficio: si valuta anche la continuità sul comune ultima modifica: 2023-03-16T05:04:12+01:00 da
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