La tabella titoli della mobilità prevede l’attribuzione di un punteggio per la continuità del servizio svolto nella medesima scuola.
In particolare, la voce C della tabella di valutazione dei titoli prevede che:
“Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica”.
Punti 6
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio 2 punti
oltre il quinquennio 3 punti
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia”.
Tale punteggio spetta quindi a condizione che il docente abbia prestato senza soluzione di continuità servizio per almeno 3 anni nelle stessa scuola di attuale titolarità oppure di precedente incarico triannale (nel caso dei docenti titolari su ambito) o nella scuola di servizio (per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno – DOS) e per i docenti di religione cattolica.
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio. Questo significa che il punteggio per la continuità spetta anche nel caso in cui il docente abbia prestato meno di tre anni di servizio nella scuola di attuale titolarità.
In particolare spetteranno:
entro il quinquennio 2 punti
oltre il quinquennio 3 punti
Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Invece l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.
Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.
Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
Mobilità: il punteggio per la continuità del servizio
Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo
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Graduatorie interne d’istituto: per la continuità del servizio si prescinde dal triennio ultima modifica: 2021-04-11T08:02:15+02:00 da
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