Graduatorie interne per perdenti posto, il calcolo del pre ruolo è illegittimo

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 4.3.2020

– Tutti quei docenti che hanno un preruolo superiore ai 4 anni si trovano ad avere calcolati questi anni di servizio per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, e per i trasferimenti d’ufficio, in modo del tutto illegittimo.

Calcolo del punteggio del pre ruolo dei docenti

Il calcolo del punteggio del servizio preruolo per la mobilità volontaria sia territoriale che professionale è calcolato in modo diverso da quello previsto per la mobilità d’ufficio (per i docenti soprannumerari) e per la compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti soprannumerari.

Per quanto riguarda la domanda di trasferimento si fa riferimento all’allegato 2 Tabella A del contratto sulla mobilità 2019/2022.

È utile sapere che per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia vengono assegnati, in caso di domanda volontaria, 6 punti. In buona sostanza per la domanda di mobilità territoriale o per i passaggi di ruolo o cattedra, il punteggio di ruolo e di preruolo vengono valutati allo stesso modo (6 punti) in ottemperanza della direttiva europea CE-1999/70, clausola 4, anche denominata come principio di non discriminazione.

Per la mobilità d’ufficio e ai fini della compilazione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del perdente posto, ogni anno di ruolo del docente vale sempre 6 punti, mentre il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi.

Bisogna anche specificare che nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Illegittima la decurtazione di un terzo del punteggio

Dopo la sentenza 28 novembre 2019, n. 31149, in cui la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha preso posizione sulla questione riguardante l’applicazione del principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e precari in merito alle disposizioni del d.lvo n. 297/94 laddove prevedono che i servizi pre ruolo vengono riconosciuti, indipendentemente dal numero di ore settimanali d’insegnamento svolte, solo per gli anni scolastici interi, intendendosi per tali solo quelli lavorati un periodo di servizio di almeno 180 giorni o ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine degli scrutini, nonché laddove prevedono che ai fini della ricostruzione di carriera il servizio pre ruolo va computato per intero limitatamente ai primi 4 anni, mentre il restante periodo viene computato nei limiti dei due terzi. A questo punto, dopo le sentenze della Corte di Cassazione spetterebbe anche il riconoscimento per intero di questi anni di pre ruolo nella mobilità d’ufficio e nella compilazione delle graduatorie interne di Istituto. Per tal emotivo sarebbe auspicabile una riapertura del CCNI mobilità 2019-2022, al fine di modificare le tabelle dei punteggi della mobilità d’ufficio nella direzione auspicata dalla suddetta sentenza.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Graduatorie interne per perdenti posto, il calcolo del pre ruolo è illegittimo ultima modifica: 2020-03-04T21:38:07+01:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Insegnante di sostegno, quando può essere utilizzato per fare supplenze?

InfoDocenti.it,18.4.2024. Su Facebook – esattamente sulla pagina della Gilda degli insegnanti di Brescia – abbiamo…

9 ore fa

GPS biennio 2024/2026, le novità previste nell’Ordinanza Ministeriale

di Daniele Frangia, La Tecnica della scuola, 17.4.2024. La pubblicazione dell’O.M. sulle GPS di prima…

21 ore fa

Aggiornamento GPS 2024-2026, percorsi abilitanti, accorpamento classi di concorso

La Tecnica della scuola, 17.4.2024. Aggiornamento GPS,  rispondiamo alle vostre domande- Nell’appuntamento di oggi con…

21 ore fa

Piano Estate, adesione volontaria entro il 24 maggio

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 17.4.2024. Piano Estate, informativa al Ministero: adesione…

22 ore fa

Scuola, multe fino a 10mila euro con il Ddl Valditara: tutte le novità

di Teresa Maddonni, Money.it, 17.4.2024. Dalle regole più stringenti su voto di condotta e sospensioni,…

22 ore fa

DdL Valditara: con il 5 in condotta scatta la bocciatura

TGCOM24, 17.4.2024. Torna il giudizio sintetico (insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo) alle elementari. Previste…

22 ore fa