– Temperature al rialzo sul versante “scuola” dove, nelle ultime ore, si sono registrati due picchi, percepiti come “anomali” dalle categorie di precari in attesa di una cattedra.

La prima categoria interessata è quella dei diplomati magistrale.

Domani 25 luglio, alla Camera, nel corso dell’iter di conversione in legge del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, verrà esaminato il testo di un emendamento che ammette i diplomati magistrale, già abilitati, alle GaE. Lo stesso emendamento prevede, inoltre, un nuovo piano straordinario di assunzioni, innalzando l’obbligo scolastico a 18 anni. La prospettata modifica al d.l. dignità (che riporta il numero 4.1), nel caso venga approvata, rappresenterebbe un primo passo verso la risoluzione di alcune delle tante questioni che pendono sul precariato e che, ogni nuovo Governo, è chiamato ad affrontare.

La seconda categoria interessata è quella degli insegnanti ITP. Ieri 23 luglio, al Consiglio di Stato, è stata depositata la sentenza n. 4503, emanata dalla VI Sezione, che ha deciso sull’appello interposto dal Miur alla pronuncia (sentenza 7 agosto 2017, n. 9234 del Tribunale amministrativo regionale per la Lazio, Roma, Sezione III-bis) che aveva collocato gli insegnanti ITP nella II fascia delle graduatorie di istituto, riservate ai docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento. Va rammentato che la figura professionale dell’Itp veniva creata dal D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica) e, negli istituti tecnici e professionali, svolge la funzione di docente non laureato con competenze tecnico-pratiche che si occupa delle attività svolte nei laboratori.

La questione decisa da piazza Capo di Ferro attiene alla valenza abilitante o meno del diploma degli insegnanti tecnico pratici (Itp) ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. Nonostante le tesi difensive sostenute dall’elevatissimo numero di intervenienti, la sentenza del Tar è stata ribaltata, dando così ragione al Ministero. Nel motivare l’esclusione della categoria in questione, i giudici amministrativi di secondo grado osservano che “L’accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo.

Pertanto, la circostanza che non siano stati istituiti corsi abilitanti ordinari per gli ITP non motiva l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto. In altre parole, dall’applicazione della normativa di settore alla fattispecie posta sui banchi amministrativi, non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante. Richiamando alcuni precedenti (ordinanze n. 3087 e n. 1587 del 2018) il Consiglio di Stato ha concluso che non sussistono i presupposti giuridici affinché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.

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