di Paolo Pizzo Orizzonte Scuola, 16.9.2015.
Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola
Articolo che testualmente recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Pertanto, alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD: artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e sono sempre retribuiti al 100%.
es. docente assunto a tempo indeterminato con 10 mesi di assenza di malattia nell’ultimo triennio di cui 5 per “malattia” e 5 per malattia dovuta a “grave patologia”:
i 5 mesi di malattia dovuti alla grave patologia non si dovranno cumulare ai 5 mesi per malattia “normale” e quindi allo stato attuale il dipendente avrà cumulato solo 5 mesi di assenza ai fini del periodo massimo di comporto di assenze per malattia (al dipendente restano quindi ancora 13 mesi e non 8 di assenza per malattia dei primi 18 a disposizione ai sensi dell’art. 17/1 del CCNL/2007).
Tali periodi, inoltre, sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità (9,00-13,00 e 15-18,00), così come previsto dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, e dalla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
La scuola, quindi, per tali assenze non potrà disporre la visita fiscale né la trattenuta “Brunetta”.
Alla luce di tali considerazioni, i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 dell’art.17 sono dunque:
a) periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
b) periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).
Eppure affrontare tale materia non è mai stata cosa semplice.
Non è infatti un caso se nel corso degli anni su tale disposizione siano intervenute le Circolari n. 3059 del 10 ottobre 2013 dell’ATP di Bari; USR Calabria n. 4401 del 3 aprile e n. 8077 del 5 giugno 2013; circolari USR Lombardia n.10038 del 23 luglio 2004 e n. 12207 del 12.09.2012; circolari dell’ATP di Foggia n. 11605 e dell’11 ottobre del 2011.
Analizziamo quindi nello specifico la materia facendo anche riferimento alle suddette circolari.
COSA SI INTENDE PER “GRAVE PATOLOGIA” E A CHI COMPETE CERTIFICARLA
Il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 che reca “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modificazioni ed integrazioni, come pure i Decreti del Ministero della Sanità n. 329/99 e 279/2001 riguardano le malattie croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria.
Questa normativa, pertanto, non è applicabile alla valutazione delle patologie gravi e delle relative terapie invalidanti per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia che devono essere valutate di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda USL.
Per lo stesso motivo non è di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagno.
Il CCNL comparto scuola, a differenza dei contratti di altri comparti (CCNL Comparto Ministeri e CCNL Autonomie Locali) non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie, dai quali originano i benefici previsti.
L’assenza di una specifica classificazione potrebbe dar luogo (come, effettivamente, in alcuni casi, ha dato luogo) ad una vera e propria ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai dirigenti scolastici. Infatti, gli stessi, pur in difetto di attribuzione del relativo potere, di fatto, ritengono legittima la propria valutazione discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici.
Al fine di scongiurare simili ipotesi di eccesso di potere datoriale, in danno al diritto alla salute, si osserva che, nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio.
Pertanto, come afferma la circolare n. n. 3059/2013 dell’ATP di Bari: In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie”, la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla competente ASL.
A tal proposito sempre la suddetta circolare afferma che può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso gli ambulatori ASL che attesti la grave patologia.
A parere di chi scrive tale aspetto, ovvero chi deve certificare tali “gravi patologie”, sarebbe bene che venisse espressamente chiarito nel prossimo CCNL proprio perché attualmente non espressamente normato e perché rimane il più incerto e nello stesso tempo determinante aspetto ai fini dei benefici di cui stiamo trattando.
I DUE REQUISITI CHE DEVONO COESISTERE E CHE VANNO VALUTATI CONTESTUALMENTE: LA DOCUMENTAZIONE DELLA GRAVE PATOLOGIA E IL RICORSO A TERAPIE SALVAVITA
Dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola (anche in modalità online) deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie salvavita. L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale (art. 17 comma 9) non richiede solo la presenza di particolari patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.
Perché il dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), quindi, non è sufficiente che sia affetto da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.
L’ESCLUSIONE DAL PERIODO DI COMPORTO E IL PAGAMENTO PER INTERO DEI GIORNI DI ASSENZA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PERIODICHE VISITE SPECIALISTICHE DI CONTROLLO/AMBULATORIALI DELLE (CERTIFICATE) GRAVI PATOLOGIE
L’USR Calabria (circolare del 5 giugno 2013) afferma che è erroneo il convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.
Il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.
Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze.
È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica (Si pensi ai casi di lavoratori affetti da gravi patologie cardiache in terapia con anticoagulanti che devono fare esami del sangue a cadenza regolare per la prescrizione del dosaggio corretto. Od ancora, ai lavoratori affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a periodiche visite di controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici).
A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.
Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del Dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.
Per completezza, si richiama la circolare INPS n. 192/96 nella parte in cui postula che l’indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza nell’ambulatorio per l’intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Risulta inoltre che per aver diritto all’indennità è sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).
L’ESCLUSIONE DAL PERIODO DI COMPORTO E IL PAGAMENTO PER INTERO DEI GIORNI DI ASSENZA DOVUTI ALLE TERAPIE SALVAVITA (INCLUSA LA CHEMIOTERAPIA) E ALLE CONSEGUENZE CERTIFICATE DELLE TERAPIE
Anche, per l’assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate direttamente dal lavoratore, spetta l’intera retribuzione. Ai fini della giustificazione dell’assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.
LA CERTIFICAZIONE (ANCHE ONLINE) CHE DEVE PRESENTARE IL DIPENDENTE PER VEDERSI RICONOSCIUTI I BENEFICI PREVISTI DAL CCNL/2007
Le certificazioni presentate dal dipendente non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo chiaro e inequivocabile indicazioni specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia.
Non possono addursi in merito motivazioni legate a motivi di riservatezza e di privacy perché come puntualmente evidenziato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 28/09/2010 “esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. (…) ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni l’amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l’amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento”.
In caso di mancata ostensione da parte del lavoratore dei dati ritenuti necessari, l’istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali previste (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), dandone comunicazione all’interessato.
Ricordiamo quindi che anche nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, anche in modalità online, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Affinché quindi siano riconosciute i benefici di cui all’art. 17 comma 9 del CCNL/2007 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) le certificazioni, a seconda dei casi, dovranno riportare dei dati ritenuti necessari:
- Assenza per “grave patologia”: Sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta e il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto.
- Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla “grave patologia”: sarà sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).
- Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate direttamente dal lavoratore: sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.