Sanzioni

Green pass, sospensione più lunga per i docenti che non ce l’hanno

Cambiano, anche sostanzialmente, le norme per il personale scolastico sprovvisto di green pass. Tra le novità più importanti è quella del rischio dell’allungamento dei tempi di sospensione del docente (o personale Ata) senza green pass e quella della cancellazione delle sanzioni amministrative.

Nota ministeriale sulla certificazione verde

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nota, la n. 1534 del 15 ottobre 2021, in cui vengono sintetizzati i contenuti della legge 133/2021 sulla certificazione verde in ambito scolastico.

La novità è che il rientro del docente “sospeso” potrà avvenire solo alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo: in pratica, in questi casi il docente tornerebbe in servizio diversi giorni dopo l’ottenimento del Green pass, con decurtazione stipendiale maggiore rispetto all’effettiva mancanza della certificazione.

Sospensione fino al termine del contratto

La legge di conversione del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 modifica, infatti, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro in caso di mancato possesso di valida certificazione verde e, quindi, la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” escadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto.

La stessa norma, infatti, al fine di garantire il diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.

Questa novità della doppia condizione per riassumere servizio dopo la sospensione per mancata certificazione verde, comporta il rischio di un netto allungamento della sospensione anche fino a 20 giorni.

Resta da capire come si comporteranno i dirigenti scolastici nell’assegnazione della supplenza, la conferiranno per quindici giorni o meno?

Inoltre, la norma sarà giudicata legittima di fronte ad un eventuale ricorso?

 

Come abbiamo anticipato in un articolo precedente, la nota ministeriale n. 1534 del 15 ottobre 2021, che vorrebbe sciogliere alcuni nodi relativi alla normativa sul Green pass, in realtà aggrava la situazione, rendendo più fosche le prospettive per il personale scolastico che dovesse presentarsi in istituto sprovvisto di Green pass. L’allungamento dei tempi di sospensione del docente senza Green pass, infatti, ha inevitabili ripercussioni sulla decurtazione dello stipendio dell’insegnante, che potrebbe vedersi sottratti fino a mille euro, secondo i nostri calcoli. Ma spieghiamo meglio.

Nota ministeriale sulla certificazione verde

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nota, la n. 1534 del 15 ottobre 2021, in cui vengono sintetizzati i contenuti della legge 133/2021 sulla certificazione verde in ambito scolastico.

La novità è che il rientro del docente “sospeso” potrà avvenire solo alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo: in pratica, in questi casi il docente tornerebbe in servizio diversi giorni dopo l’ottenimento del Green pass, con decurtazione stipendiale maggiore rispetto all’effettiva mancanza della certificazione.

Sospensione fino al termine del contratto

La legge di conversione del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 modifica, infatti, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro in caso di mancato possesso di valida certificazione verde e, quindi, la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni:

  1. conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso”;
  2. e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto.

Questa novità della doppia condizione per riassumere servizio dopo la sospensione per mancata certificazione verde, comporta il rischio di un netto allungamento della sospensione anche fino a 20 giorni.

Quale decurtazione di stipendio?

Facendo brevi calcoli, se l’orientamento dei dirigenti scolastici, in nome della continuità didattica, fosse quello di assegnare al sostituto una supplenza di 15 giorni, ciò significherebbe una decurtazione di stipendio pari a due terzi di quello mensile del docente in questione, di fatto attorno ai mille euro.

SCARICA LA NOTA

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 e della LEGGE DI CONVERSIONE 24 settembre 2021, n. 133

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Green pass, sospensione più lunga per i docenti che non ce l’hanno ultima modifica: 2021-10-16T05:51:19+02:00 da

Gilda Venezia

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Gilda Venezia

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