di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 8.6.2016
– Tempo di scrutini: la valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Il DPR n. 122/2009 all’art. 2/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado) afferma:
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza ”.
All’art. 4/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado):
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza ”.
L’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni ”.
L’ART. 6/2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 riprende tale contenuto affermando:
“Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.”
È per tale motivo che i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe.
I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.
Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili.
In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.
Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale.
Ogni istituzione scolastica, in base all’autonomia, può deliberare anche per questo aspetto modalità comuni per tutti i docenti.
Possibile proposta di voti al di sotto del 6
Le proposte di voto dei singoli docenti, se motivatamente e ragionatamente contestate, devono seguire l’iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali.
Pertanto, laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del 6, per esaminare l’ammissione o non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame di Stato (I e II grado), il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l’ammissione o la non ammissione.
In caso di esito favorevole all’ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei.
In caso di esito sfavorevole all’ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l’allievo non è ammesso alla classe successiva o all’Esame.
Tale procedura vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato .
Come avvengono le deliberazioni a maggioranza
In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94).
Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale.
Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.
Es.: Consiglio di classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente perché a tutti gli effetti membro del Consiglio).
Durante lo scrutinio intermedio il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare che sia alzato un voto ad un allievo, per es. da 5 a 6 in Matematica (o la promozione o meno se ci troviamo allo scrutinio finale).
Il risultato della votazione è di parità: 5 voti per il sì e 5 voti per il no.
Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto passa a 6);
Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto rimane 5).
Ma il risultato dei voti espressi è sempre 10 (essendo dieci il numero dei votanti) e non 11.
Ricordiamo inoltre:
- Scuola di I grado
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. - Scuola di II grado
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline e’ comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico
L’assegnazione del “non classificato” in sede di scrutinio finale
Riportiamo due interessanti F.A.Q. contenute nella C.M. n. 139/1999:
Domanda: “Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l’esame di Stato?:
Risposta: Sì, se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale”.
Domanda: “Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l’esame di Stato?”
Risposta: “Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina; dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione delibererà se procedere o meno alla valutazione dell’alunno in questione in tutte le discipline. In caso affermativo, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l’allievo sarà valutato e potrà sostenere l’esame di Stato”.
Anche se le F.A.Q. sono del ’99 e relative al “nuovo esame di Stato”, ciò che si evince è che il Consiglio di classe ha sempre il dovere/obbligo di esprimere un giudizio valutativo sull’allievo.
Tale giudizio può essere non espresso e quindi il consiglio di classe può assegnare all’allievo il N.C, con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all’esame, solo se l’allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l’attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.
Ciò vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato
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