di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 26.5.2021.
In caso di istruzione parentale – altrimenti nota come Homeschooling o Home-education o ancora come Elective Home Education – i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente una “comunicazione” al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La libertà di scelta educativa delle famiglie è codificata nella stessa Costituzione laddove prevede che è dovere e diritto dei genitori istruire ed educare i figli. Trattasi di principio che non tollera l’apposizione di ulteriori condizioni oltre alla dimostrazione della capacità tecnica ed economica prevista dalla legge.
Basta “comunicare”
Con la recente sentenza 68/2021 il Tar di Trento ha chiarito che i genitori che per l’appunto intendano impartire ai propri figli l’istruzione parentale sono tenuti a “comunicare” tale circostanza al dirigente dell’istituzione di riferimento, dimostrando di avere capacità pratiche e possibilità finanziarie adeguate al riguardo, e non certo a formulare al preside una richiesta soggetta ad autorizzazione da parte del medesimo. In altri termini al dirigente non compete autorizzare o negare alcunché, bensì di prendere atto, in presenza della dimostrazione da parte dei genitori di avere le corrispondenti abilità e idoneità, dell’intenzione di avvalersi dell’istruzione parentale per il proprio figlio.
Nessuna motivazione “eccezionale”
Nella vicenda esaminata dal Tar trentino, a fronte delle comunicazioni dei genitori, presentate successivamente alla scadenza del termine di iscrizione alla scuola, di voler provvedere autonomamente all’istruzione del proprio figlio e delle dichiarazioni di avere i requisiti e i mezzi per provvedervi, il dirigente non aveva accolto le richieste in quanto le motivazioni addotte, a suo dire, non presentavano carattere di “eccezionalità”. Ebbene stante le considerazioni che precedono circa l’istruzione familiare, diritto-dovere presidiato da norme costituzionali, i genitori, al fine di avvalersi di tale modalità di istruzione per i propri figli, non sono vincolati a pena di decadenza ad alcun termine, né sono tenuti a rappresentare le cause, siano queste di eccezionale gravità o meno, che ne hanno motivato la necessità o che eventualmente hanno determinato il superamento di detto termine. Deriva che i provvedimenti del dirigente scolastico di riferimento che esprimano un diniego in ragione della mancanza di cause straordinarie per richiedere l’istruzione parentale o per presentare tardivamente la relativa domanda, evidenziano un contrasto stridente con la disciplina sull’Homescooling, risultando pertanto evidentemente illegittimi.
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Homeschooling, per trasformare casa in una scuola basta “avvisare” il preside ultima modifica: 2021-05-26T06:15:40+02:00 da