I docenti devono garantire il diritto dei colloqui con le famiglie

Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  6.8.2016

– Il contratto di lavoro della scuola dispone, all’art.29 del CCNL 2006/2009, le norme che regolano l’obbligo del docente a partecipare ai colloqui scuola-famiglia.

Infatti nel comma 2 del su citato art.29 del contratto scuola, è scritto che tra gli adempimenti individuali dovuti dal docente rientrano le attività relative ai rapporti individuali con le famiglie.

Nel comma 3 della suddetta norma contrattualeviene specificato con chiarezza, che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite anche dall’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, che comprese le attività di collegio dei docenti e di programmazione e verifica di inizio e fine anno, si svolgono con durata fino al massimo di 40 ore obbligatorie.

Mentre nel comma 4 dell’art.29 del CCNL scuola è specificato che perassicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’ istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

I commi 3 e 4 descrivono due tipologie di incontro scuola-famiglia sostanzialmente differenti, ma che sono entrambe attività funzionali all’insegnamento obbligatorie da parte dei docenti. Quindi si può dire che gli incontri scuola-famiglia per l’informazione degli esiti parziali e finali sull’andamento scolastico degli studenti è da considerarsi un’attività collegiale che rientra nel conteggio delle 40 ore. Gli incontri relativi ai rapporti individuali con le famiglie, stabiliti nel comma 2 dell’art.29 del CCNL scuola, sono regolati e definiti dal consiglio d’istituto, sentito il parere del collegio dei docenti, così come disposto dal comma 4 del CCNL scuola. Questi tipi di incontri sono obbligatori e non rientrano nel conteggio delle 40 ore.

Tuttavia questo tipo di incontro scuola famiglia, riferibile alle attività individuali con le famiglie, resta regolato dalle disposizioni interne. Per questo motivo è opportuno che ad inizio di anno scolastico i docenti stiano attenti in collegio docenti, a proporre, in modo che il consiglio d’istituto li accolga, strumenti di incontro scuola famiglia che siano flessibili, specificando ad esempio che tali incontri vengano espletati su appuntamento, oppure vengano svolti una volta al mese, indicando l’ora di ricevimento come ora di disponibilità.

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I docenti devono garantire il diritto dei colloqui con le famiglie ultima modifica: 2016-10-06T18:12:04+02:00 da
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