I docenti hanno diritto a 5 giorni per formazione e aggiornamento

di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 21.10.2020.

Gilda Venezia

Il diritto alla formazione e all’aggiornamento dei docenti è garantito dal CCNL scuola 2006-2009, infatti l’articolo 64 ne disciplina ogni aspetto. Il comma 1 recita “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.

Le attività formative si svolgono, ordinariamente, al di fuori dell’orario di servizio. Nel caso i docenti partecipassero a corsi formazione e aggiornamento organizzati dal Ministero dell’Istruzione o dai suoi organi periferici comprese le istituzioni scolastiche, dovranno essere considerati in servizio a tutti gli effetti e, nel caso di svolgimento fuori sede, riceveranno il rimborso per le spese di viaggio.

Gli insegnanti assunti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, hanno diritto a fruire per partecipare ad iniziative di formazione e aggiornamento a cinque giorni per anno scolastico, con retribuzione ed esonero dal servizio. Il contratto, quindi, non specifica chi debba promuovere l’attività formativa. Naturalmente il docente andrà sostituito secondo la normativa per le supplenze brevi. Lo stesso diritto è assicurato ai docenti di materie artistiche e musicali, per la frequenza ad attività che interessano il loro settore.

Il dirigente scolastico, inoltre, dovrà permettere tramite un’articolazione flessibile dell’orario, la partecipazione ad iniziative anche in aggiunta ai cinque giorni di permesso retribuito, sempre nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio.

Nel caso in cui un docente partecipi ad un’attività formativa in qualità di formatore, esperto o animatore, potrà anch’esso fruire dei cinque giorni per anno scolastico e dell’adattamento dell’orario di lavoro. Naturalmente i cinque giorni non sono cumulabili fra attività di docente e di discente.

La contrattazione d’istituto, infine, può definire le modalità di fruizione di detti permessi, senza però ledere il diritto alla formazione e all’aggiornamento sancito dall’articolo 64 del CCNL scuola.

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I docenti hanno diritto a 5 giorni per formazione e aggiornamento ultima modifica: 2020-10-21T14:55:40+02:00 da
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