I precari delle graduatorie di istituto faranno il pieno di supplenze

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di Antimo Di Geronimo,  ItaliaOggi   29.8.2017

– Ci sono dieci giorni per il reclamo contro i punteggi.

Graduatorie di istituto, 10 giorni per i reclami. Le istituzioni scolastiche stanno pubblicano in questi giorni le graduatorie provvisorie di istituto di II e III fascia. Si tratta degli elenchi dai quali i dirigenti scolastici traggono gli aventi titolo a ricevere proposte di assunzione a tempo determinato. Ciò vale per tutte le tipologie di supplenza previste dal decreto 131/2007: supplenze annuali fino al 31 agosto (che vengono disposte sui posti e sulle cattedre vacanti e disponibili che residuano dalla fase provinciale); supplenze fino al 30 giugno (sui posti e sulle cattedre disponibili in organico di fatto oppure che dovessero liberarsi dopo il 31 dicembre); supplenze brevi e saltuarie (per la sostituzione dei docenti assenti). Le graduatorie di II fascia includono gli aspiranti docenti abilitati che non risultano inclusi nelle graduatorie a esaurimento. E gli elenchi di III fascia gli aspiranti in possesso del mero titolo di studio di accesso all’insegnamento.

A differenza che in passato, quest’anno la posta in gioco è molto alta perché nell’ultima tornata di immissioni in ruolo le graduatorie a esaurimento in molti caso si sono esaurite e, attualmente, negli elenchi provinciali rimangono solo circa 8mila aspiranti.

Pertanto, nella maggior parte dei casi, le assunzioni a tempo determinato avverranno prevalentemente scorrendo le graduatorie di istituto. La legge 107/2015, infatti, mediante il piano straordinario di assunzioni disposto lo scorso anno e tramite la previsione dello svuotamento progressivo delle graduatorie a esaurimento, ha posto le premesse per la cancellazione del cosiddetto doppio canale. Vale a dire, del criterio duale tramite il quale vengono disposte le immissioni in ruolo: metà dalle graduatorie dei concorsi e metà dalle graduatorie a esaurimento. E quando il processo andrà a regime, tramite lo svuotamento delle Gae, le assunzioni a tempo indeterminato saranno disposte solo ed esclusivamente tramite i concorsi. L’effetto collaterale di questo processo sarà quello di cancellare anche la fase provinciale delle assunzioni a tempo determinato: la fase degli incarichi di supplenza annuale e fino al 30 giugno disposti dagli uffici scolastici. Ciò avverrà presumibilmente nell’arco di un paio d’anni. In ogni caso, già adesso, rispetto al passato, la capienza delle graduatorie a esaurimento si è ridotta di circa il 90%.

Ne consegue, che l’aspirazione degli interessati a ottenere valutazioni corrette del proprio punteggio da parte delle istituzioni scolastiche ai fini di eventuali assunzioni assuma particolare rilievo. Il reclamo: coloro che dovessero ritenersi lesi per effetto di ipovalutazioni o, comunque, a causa di valutazioni non conformi a quanto prevede la normativa di settore, potranno ottenere eventuali rettifiche presentando un reclamo scritto alle istituzioni scolastiche che abbiano valutato le domande. Il termine per la presentazione dei reclami è fissato in 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di istituto. Così come previsto dall’articolo 10 del decreto del 1° giugno 2017 e dall’articolo 5, comma 9, del decreto 131 del 2007 (il regolamento sulle supplenze). Dopo la presentazione del reclamo la scuola ha l’obbligo di pronunciarsi nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene comunque definitiva a seguito della decisione sul reclamo.

Va detto subito, però, che anche se la graduatoria diviene definitiva, l’amministrazione conserva il proprio potere di rettificare eventuali errori sia a domanda dell’interessato sia d’ufficio. Tale potere, che i giuristi chiamano autotutela amministrativa, fino a qualche anno fa era riconosciuto dalla giurisprudenza alla stregua di mera prassi, ma poi è stato espressamente tipizzato con una modifica della legge 241/90. Pertanto, adesso è espressamente previsto dalla legge.

Qualora l’istituzione scolastica di riferimento dovesse rimanere inerte, sia in fase di reclamo che nella eventuale fase dell’autotutela, l’interessato potrà comunque far valere il proprio diritto alla eventuale rettifica del punteggio per il tramite dell’esperimento dell’azione giudiziale. Nel caso specifico, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice munito di giurisdizione è il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. In particolare, la giurisdizione e la competenza si radicano in capo al giudice della circoscrizione dove il ricorrente presta servizio.

Qualora il ricorrente non risulti in costanza di rapporto di lavoro al momento della presentazione del ricorso, la competenza territoriale si radica in capo al giudice della circoscrizione dove l’interessato abbia svolto l’ultimo incarico di supplenza. Il ricorso al giudice del lavoro necessita della difesa tecnica da parte di un avvocato. Il costo dell’azione si aggira mediamente nell’ordine di 1.500 euro, salvo le ulteriori spese in caso di soccombenza in giudizio, che possono arrivare fino ad ulteriori 2.800 euro.

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I precari delle graduatorie di istituto faranno il pieno di supplenze ultima modifica: 2017-08-29T07:43:14+02:00 da
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