L.L. La Tecnica della scuola 19.10.2015.
La disciplina generale di cui all’art. 34, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità e paternità), la quale dispone che “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia“, è parzialmente derogata dal CCNL Scuola.
Infatti, l’art. 12, comma 4, del CCNL 2006/2009 prevede che “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
A tale proposito, come chiarito dall’Aran con proprio orientamento applicativo (indirizzato al Comparto Università, ma per analogia estensibile anche al Comparto Scuola), tale disposizione contrattuale, benché di miglior favore rispetto alla normativa legislativa, ha inteso limitare la regolamentazione al trattamento retributivo di detto periodo e alla sua utilità ai fini della maturazione delle ferie, ma non agli effetti sulla tredicesima mensilità.
Di conseguenza, tale esplicita previsione contrattuale esclude che l’assenza per congedo parentale in questione, sebbene retribuita al 100%, possa produrre effetti ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.
Per quanto riguarda la possibilità che la locuzione “retribuiti per intero” possa implicitamente ricomprendere anche gli effetti sulla tredicesima mensilità, per l’Aran, in assenza di una specifica previsione legislativa o contrattuale, non è previsto alcun automatismo.