I supplenti hanno diritto ai permessi per motivi personali?

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 1.6.2021.

Gilda Venezia

L’art. 19, comma 1, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, espressamente dispone che al personale assunto a tempo determinato si applicano gli stessi istituti contrattuali previsti per quello assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

Sotto questo profilo, il comma 7 del citato art. 19 precisa che al personale docente ed ATA, ivi compreso quello di cui al comma 5 (docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica), sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di 6 giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2.

Pertanto è possibile la fruizione da parte del personale scolastico a tempo determinato dei giorni di permesso non retribuito, nel limite massimo di 6 giorni per anno scolastico per le medesime motivazioni di cui all’art. 15, comma 2, del su citato CCNL. Resta fermo che il lavoratore dovrà fornire adeguata documentazione (anche mediante autocertificazione) in ordine alla motivazione personale o familiare.

Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Quindi in sintesi: anche i supplenti hanno diritto ai permessi per motivi personali: possono autocertificarli (senza documentarli ma esplicitando quali siano i motivi personali) la la loro fruizione comporta l’interruzione momentanea del contratto e non prevede retribuzione.

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I supplenti hanno diritto ai permessi per motivi personali? ultima modifica: 2021-06-01T06:44:40+02:00 da
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