Il Collegio dei Docenti dura oltre il previsto: come si conteggia il “tempo” in più

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di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola,  10.10.2016

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– Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento.

In particolare le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) e la durata delle stesse viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.

Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).

Pertanto, non esiste un numero minimo o massimo oltre il quale non è possibile deliberare (fermo restando il raggiungimento delle ore previste).

Molti docenti ci chiedono: se la durata di una riunione collegiale va oltre l’orario stabilito in sede di programmazione del piano delle attività, come andrà conteggiato questo tempo in “più”?

In linea generale la riunione collegiale (collegio docenti, consiglio di classe ecc.) può anche durare oltre l’orario previsto (tenendo presente gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile), ma il docente dovrà conteggiare l’orario effettivo della durata: es. durata del collegio dei docenti stabilita per due ore il cui tempo però effettivo risulterà di 3 ore.

Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2 originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per i collegi docenti (fino a 40 ore).

Stabilire però la possibilità di protrarsi oltre l’orario originariamente programmatospetta all’organo collegiale stesso durante la seduta e non al singolo Dirigente o al singolo docente.

Riteniamo infatti ancora valida la C.M. n 37/76 (che rispecchia l’ancora vigente principio delle decisioni assunte secondo la “maggioranza”) la quale recita:
“La durata di ogni singola riunione va, quindi, predeterminata e resa nota dal capo di istituto, salva la facoltà della maggioranza dei partecipanti di prolungarla per poter esaurire gli argomenti all’ordine del giorno.”

In poche parole nel momento in cui l’attività dell’organico collegiale ha bisogno di più tempo per esaurire tutti i lavori all’ordine del giorno (il dibattito si protrae….nascono delle problematiche che non possono esaurirsi nel tempo previsto ecc.), il Dirigente, in qualità di presidente dell’organo collegiale, chiede ai docenti se sia il caso di continuare oltre il tempo previsto e già esaurito oppure aggiornare il collegio ad altra data.

Se la maggioranza dell’organo collegiale è d’accordo per il protrarsi nei lavori, il tempo trascorso oltre quello inizialmente previsto andrà conteggiato nelle 40 ore annuali.

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Il Collegio dei Docenti dura oltre il previsto: come si conteggia il “tempo” in più ultima modifica: 2016-10-10T21:43:45+02:00 da
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