Organi collegiali

Il Collegio docenti è un organo deliberante, non una conferenza

Il Collegio docenti non è una conferenza dei servizi a carattere informativo.

Pensare che il Collegio dei docenti sia una conferenza dei servizi a carattere informativo, le cui riunioni servirebbero al dirigente scolastico per informare i docenti delle sue proposte e dell’organizzazione didattico-educativa inserita nel Ptof, è una vera e propria deformazione della realtà legislativa e contrattuale di quello che è un organo collegiale deliberante.

Delibere del Collegio docenti

Le delibere dei Collegi dei docenti sono atti amministrativi molto importanti, è attraverso le delibere del Collegio che vengono prese, da parte del Dirigente scolastico, le decisioni in materia di funzionamento didattico.Troppo spesso in Collegio dei docenti si delibera, ai sensi del comma 2, art.7, del d.lgs. 297/94, senza fare proposte alternative a quelle della presidenza e senza aprire una discussione con l’operazione finale di una effettiva votazione e la conta dei favorevoli, dei contrari ed eventualmente degli astenuti. Quindi è di vitale importanza sapere che ad una proposta fatta dal dirigente scolastico, può essere presentata, durante lo stesso Collegio docenti, un’altra proposta che può quindi essere messa ai voti. Appare chiaro che se le proposte sono più di una, per esempio due, chi vota per una non può votare per l’altra e viceversa. L’importanza di inserire nella convocazione del Collegio, un dettagilato ordine del giorno, consente ai docenti di potere presentare, con cognizione di causa, una proposta alternativa da mettere ai voti.

È utile specificare che l’art.28 del Dpr n.416/1974, attualmente vigente, dispone che un’adunanza come il Collegio docenti è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti e che le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Tale norma è stata ripresa integralmente sul testo unico della scuola ai sensi dell’art.37 commi 2 e 3. Bisogna anche aggiungere che in situazioni di delibera collegiale è lecito anche potersi astenere come confermato in una sentenza del Consiglio di Stato, n.7050 del 4 novembre 2003.

Per cui è sempre opportuno chiedere al presidente del Collegio dei docenti, che poi è il dirigente scolastico, il voto esplicito di ogni delibera e la conseguente verbalizzazione del numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti e nel caso si ipotizzi una qualsiasi forma di illegittimità è prudente fare scrivere a verbale anche la motivazione particolare della contrarietà al voto di delibera. Bisogna sapere che il verbale di un Collegio dei docenti, soprattutto in caso di delibere importanti, dovrà essere letto ed approvato con voto palese non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile chiedere di integrare, modificare e precisare il verbale appena letto. Quindi una delibera per essere effettivamente valida e tale che ognuno possa assumersi la responsabilità dell’atto amministrativo, deve essere espressamente votata dalle singole componenti del Collegio che deve essere presente per almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Compiti principali del Collegio

Tra le delibere importanti che spettano al Collegio dei docenti c’è quella sui criteri didattici di formulazione dell’orario, esplicitati anche nel PTOF, e della durata dell’unità di lezione all’interno del quadro definito dal Consiglio di Istituto.

A settembre, già al primo Collegio dei docenti, l’organo collegiale è chiamato ad approvare o modificare la proposta del piano annuale delle attività. Il dirigente scolastico non può modificare, una volta ricevuta la delibera del Collegio docenti, in modo unilaterale questo piano degli incontri collegiali, ma deve sempre proporre le eventuali modifiche al Collegio per altro voto deliberante.

Il Collegio docenti, formato dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, e presieduto dal dirigente scolastico, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare, come disposto dall’art.7 del d.lgs. 297/94, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.

Il Collegio docenti ogni tre anni elegge, nel suo seno e a votazione segreta, due docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente, il terzo docente del comitato valutazione è eletto dal Consiglio di Istituto.
Infine programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap.

Il Collegio docenti è un organo deliberante, non una conferenza ultima modifica: 2023-08-29T04:51:02+02:00 da
Gilda Venezia

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