Il concorso a cattedra 2016. La tabella titoli

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di Max Bruschi, La Nuova Secondaria, marzo 2016

– Il concorso a cattedra 2016. Innovazioni, prospettive, nodi giuridici 2. La tabella titoli. 

Un modello di docente
Il DM 94/20161 e la Tabella dei titoli valutabili per il concorso 20162 non costituiscono un mero adempimento amministrativo. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Stefania Giannini, ha compiuto precise scelte di innovazione, che ben poco sono state oggetto di dibattito, nonostante siano un esempio di applicazione del principio di discrezionalità e dunque volontà politico-amministrativa.
Scelte, volontà e discrezionalità, beninteso, sono da esercitare nei limiti posti dalla normazione primaria (leggi, decreti legislativi, decreti aventi natura regolamentare, senza dimenticare i principi generali del quadro giuridico comunitario) e dalla giurisprudenza, il cui occhio è attento nello scrutinare simili atti sotto la lente della motivazione e della congruità delle scelte compiute3. La predisposizione della Tabella titoli è, peraltro, guidata da poche norme e proprio per questo risulta maggiore il rischio, per il legislatore, di farsi guidare da una ragion politica (sia essa o meno apprezzabile: non è questo il punto) disgiunta dalla ragion giuridica: separazione in casa che spesso è madre delle sconfitte subite dalle amministrazioni pubbliche al cospetto dei tribunali amministrativi e civili.
Quali, dunque, le norme guida? L’articolo 400, commi 8 e 9, del Testo Unico delle Leggi sulla scuola4stabilisce che «le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione» e «le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli», mentre al comma 14 è previsto che «nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all’inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto»; l’articolo 1, comma 114, lettere a) e b) della L. 107/20155 dispone che siano valorizzati, solo per il presente bando, «a) il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado».
Riassumendo: ai titoli possono essere attribuiti un massimo di 20 punti su cento; tra i titoli valutabili devono essere valorizzate le abilitazioni «ordinamentali», può essere valutata l’inclusione in una precedente graduatoria di merito e deve essere valutato il servizio prestato sulla specifica classe di concorso (secondaria di primo e secondo grado) ovvero sullo specifico posto (infanzia e primaria).
Solo quest’ultimo vincolo rappresenta, a dire la verità, un’innovazione.
Tanto il «tetto» di venti punti quanto la valutazione di precedenti concorsi erano già previsti; sulla valorizzazione dei percorsi ordinamentali, non si sa se per quale motivo, si introduce una restrizione rispetto alla normativa previgente, limitando la valutazione di fatto (almeno, al momento) al concorso 2016 e non, come previsto dall’art. 1, comma 6-ter del DL 240/2000, attribuendo un valore permanente al titolo6.
Fermi questi vincoli, tutti come si vedrà rispettati, la scelta dei titoli valutabili, ma soprattutto la ponderazione dei punteggi effettuata nella tabella titoli del Concorso 2016, prefigurano un modello di insegnante. E questa rappresenta una scelta non scontata, già in qualche modo compiuta attraverso la tabella titoli del precedente concorso 20127 e la tabella di valutazione titoli delle graduatorie di istituto8,

perché non ci si è limitati, come invece vorrebbe la tradizione, a procedere per semplici aggiunzioni.

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1. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi».
2.Decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 105, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria»; Decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado»; Decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 107, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado».
3. Non è infrequente che, nell’ambito di simili tabelle, siano stati compiuti in passato veri e propri atti di «manomissione » e di testarda resistenza a plurimi e univoci orientamenti della giurisprudenza. Vicenda emblematica è costituita dall’attribuzione di un particolare punteggio attribuito alle abilitazioni conseguite attraverso percorsi ordinamentali SSIS rispetto agli altri titoli di abilitazione. Nonostante la precisa volontà del parlamento, la valorizzazione del titolo risulta, negli anni, essere stata pervicacemente vanificata attraverso tentativi di aggiramento più volte censurati dalla magistratura amministrativa. A tutt’oggi, a fronte di sentenze univoche (da ultima, le sentenze Consiglio di Stato Sez. IV n. 2928/2014 e n. 2929/2014 ove, pur stabilendo l’inammissibilità dei ricorsi, la sezione è entrata nel merito) non si è giunti a una correzione in autotutela, erga omnes, dei punteggi.
4. Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni.
5. Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni. Per l’analisi del testo e l’impatto sulla legislazione vigente, si rinvia a Max Bruschi (a cura di), La «buona scuola», Legge 107/2015 commentata e legislazione scolastica a confronto, Edises, Napoli 2015.
6. Decreto Legge 28 agosto 2000, n. 240 recante «Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 e successive modificazioni,
nel richiamare l’art. 3 del D.M. 24/11/1998, ha conferito valore di disposizione legislativa al principio, contenuto nello stesso D.M. 24/11/1998, in forza del quale «Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari».
7. Adottata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 81, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l’accesso ai ruoli ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e II grado».
8. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308 recante «Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di Istrituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni».
Il concorso a cattedra 2016. La tabella titoli ultima modifica: 2016-03-26T17:01:53+01:00 da
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