Gilda degli insegnanti Venezia, 28.06.2026.
E’ stata pubblicata in gazzetta la legge con disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
In sintesi il testo prevede che:
- Le istituzioni scolastiche sono tenute a chiedere alle famiglie il consenso informato preventivo per tutte le attività aventi per oggetto argomenti e tematiche relative alla sessualità mettendo a disposizione perla visione tutto il materiale didattico che si intende utilizzare a tal scopo
. - Le istituzioni scolastiche dovranno quindi adeguare il patto educativo di corresponsabilità inserendo tra i doveri quello di acquisire tale consenso
. - Contestualmente alla richiesta di consenso, le scuole dovranno anche comunicare alle famiglie la natura della attività formative alternative e garantire la presenza di almeno 1 docente della scuola durante lo svolgimento delle attività che coinvolgono gli alunni minorenni
. - Per la scuola dell’infanzia e primaria sono escluse, a prescindere, qualsivoglia attività didattica o progettuali aventi per oggetto la sessualità
. - Il coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola è subordinato ad una delibera del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto
. - La selezione dei soggetti esterni viene demandata al collegio dei docenti che deve definire i criteri per la comparazione e valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale o scientifica degli esperti.
Il collegio dovrà anche valutare la coerenza con la finalità educativa e l’adeguatezza al livello di maturazione e dell’età degli studenti dell’attività didattica o progettuale proposta.
- Scuola dell’infanzia ed elementare: sono esclusi i percorsi specifici che riguardano la sfera della sessualità che non rientrano nelle indicazioni nazionali.
- Scuole medie e superiori: per le attività extracurricolari su tematiche affettive e sessuali, è necessario il consenso preventivo dei genitori.
- Programmi curricolari di Scienze: l’educazione sessuale biologica continua a essere svolta regolarmente all’interno dei programmi ministeriali senza bisogno di consenso specifico.
È fuori di ogni dubbio che in tal modo si limita la libertà d’insegnamento introducendo attraverso lo strumento del consenso informato il principio del primato educativo della famiglia.
L’educazione sessuo-affettiva rappresenta un ambito che fa parte delle finalità educative e formative della scuola. Si tratta di conoscenze e abilità sociali essenziali per la formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile, che la scuola ha il dovere di promuovere tra tutti gli studenti.
Secondo i sostenitori della legge tale educazione deve essere demandata esclusivamente alla famiglia; al contrario numerose esperienze ed evidenze dimostrano come la cooperazione tra scuola e famiglia possa rafforzare l’azione educativa, senza per questo mettere in discussione né il compito educativo delle famiglie né l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
L’introduzione di un obbligo di consenso informato rischia pertanto di produrre una forma di censura indiretta su una pluralità di contenuti educativi già presenti nelle progettazioni curricolari, con conseguenze riduttive e negative sui processi di insegnamento e apprendimento e sulla crescita integrale degli studenti.
Pur ritenendo non condivisibile la prassi della richiesta di consenso informato preventivo per le attività di educazione sessuo-affettiva nelle scuole, nei casi in cui le circolari richiamate lo prevedano, è comunque opportuno acquisirlo, per evitare che la mancanza diventi un pretesto per contestazioni o per l’annullamento del progetto.
.
.
.
.
.
.
Il consenso informato a scuola è legge ultima modifica: 2026-06-28T06:50:06+02:00 da

