di Fabio Zanardelli, Educazione & Scuola, 14.9.2019
– Una delle novità di maggior rilievo degli ultimi giorni è stata la recente emanazione del D.Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante:
«Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107». Il nuovo testo di legge, destinato d entrare in vigore a partire dal 12 settembre 2019, introduce alcune importanti modifiche al D.Lgs 66/2017 su cui pare opportuno soffermarsi al fine di fornire un’analisi più aggiornata del decreto sull’inclusione scolastica.
Dopo aver elencato per punti le principali novità introdotte dal nuovo decreto, si proseguirà con un bilancio provvisorio dei nuovi punti di forza e delle criticità ancora in essere che caratterizzano il D.Lgs 66/2017 a valle delle modifiche introdotte dal D.Lgs 96/2019, cercando di mettere in luce se, e in quale misura, tali novità abbiano migliorato l’impostazione del testo di legge.
Tralasciando gli aggiustamenti di terminologia, si possono riassumere le principali novità introdotte dal nuovo decreto nei seguenti punti:
Tra le nuove proroghe introdotte dal D.Lgs 96/2019, le più rilevanti riguardano i seguenti tre punti: l’utilizzo dei criteri dell’ICF, l’entrata in funzione del Gruppo per l’Inclusione Territoriale in riferimento all’assegnazione delle risorse per il sostegno e la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico
Ancora una volta, a causa delle forti disparità tra le Aziende Sanitarie Locali delle diverse Regioni e, soprattutto, in assenza di opportune Linee Guida, ad oggi ancora da emanare, è stata rinviata la stesura della documentazione per l’inclusione secondo i criteri dell’ICF. Per risolvere tale criticità, oltre alla pubblicazione della Linee Guida, sarebbe auspicabile un’iniziativa di formazione diffusa non solo tra il personale sanitario, ma anche all’interno delle diverse realtà del territorio, scuola ed Ente Locale, in modo da rendere l’ICF un vero linguaggio comune per descrivere e classificare il funzionamento dei soggetti con disabilità e consentire una progettazione davvero efficace e interistituzionale del loro percorso di vita.
Quanto all’operatività del GIT, essa è ancora rimandata a data da destinarsi, ma il decreto introduce un’importante soluzione ad interim: fino a quando il GIT non sarà formato e operativo, il Dirigente Scolastico potrà interloquire direttamente con l’USR per richiedere l’assegnazione delle ore per il sostegno (D.Lgs 96/2019, artt. 9 e 16). Questo provvedimento snellisce e velocizza la procedura e investe il Dirigente Scolastico di una grande responsabilità nei confronti dell’Istituto, ma il rischio di non avere il filtro di un gruppo che funga da cinghia di trasmissione tra Istituzioni scolastiche di un ambito territoriale e Regione potrebbe comportare complicazioni a livello burocratico e logistico. Inoltre, la mancanza di obbligatorietà o di termini ultimi per la formazione del GIT potrebbe risultare nella permanenza a tempo indeterminato della discrezionalità completa dei Dirigenti Scolastici nella richiesta di risorse per il sostegno, con possibilità di contenzioso per le Istituzioni scolastiche tra loro e con USR senza la possibilità di mediazione a livello né di provincia né di ambito territoriale.
L’ultima nota -in parte- dolente del decreto riguarda la fondamentale questione della formazione in servizio del personale docente. Le misure di accompagnamento definite all’art. 15, infatti, stabiliscono, senza precisarle, le necessarie misure di accompagnamento per assicurare la formazione in materia di inclusione scolastica. L’aspetto positivo che caratterizza questa e altre disposizioni del D.Lgs 96/2019 riguarda il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto per la loro messa in atto. Si auspica che tale termine sia rispettato ed entro marzo del prossimo anno le misure previste dal decreto trovino piena attuazione.
Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 96/2019, il D.Lgs 66/2017 presenta notevoli miglioramenti in termini di precisione delle direttive e attuazione del processo inclusivo come azione di rete e a misura del singolo alunno con disabilità, del quale è assicurata, ove possibile, la partecipazione diretta alla creazione del progetto inclusivo.
Tra le criticità, oltre alle proroghe che ancora gravano sull’attivazione di alcuni provvedimenti, si riscontra una ancora poco soddisfacente regolamentazione della continuità del progetto educativo, che allo stato attuale esclude, penalizzandoli, i lavoratori a tempo determinato non in possesso del titolo di specializzazione che hanno tuttavia prestato servizio su sostegno, magari anche instaurando una relazione significativa con l’alunno. Per quanto riguarda la formazione in servizio, inoltre, non sono ancora state regolamentate né la quantificazione, né le modalità di tali importanti iniziative.
Nel complesso, per concludere, il nuovo decreto ha compiuto notevoli passi in avanti verso la piena attuazione della L. 107/2015, cui fa spesso diretto riferimento. Si auspica che le successive disposizioni non si limitino ad attuare in maniera più completa la L. 107/2015 (“La Buona Scuola”), ma implementino ulteriormente, e a livello di tutti i contesti di vita, la portata inclusiva della legislazione italiana.
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Il D.Lgs 96/2019: le modifiche al D.Lgs 66/2017 ultima modifica: 2019-09-15T04:46:09+02:00 daGilda degli insegnanti della provincia di Venezia. Reclamo su mancato trasferimento Bollettino Risultati Mobilità…
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