di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola 29.6.2015.
Due commi del DDL sulla scuola, non fanno altro che recepire quanto lo Stato italiano doveva recepire da diverso tempo, stante anche la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del 2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che ha come scopo primario quello di combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere.
«Tenendo nel debito conto l’interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l’effettivo godimento del diritto all’istruzione, senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all’educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall’esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere».
Ed ancora : «Tenendo nel debito conto l’interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d’azione per promuovere l’uguaglianza e la sicurezza e garantire l’accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione».
Ma si recepisce anche quanto normato dalla Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia nel 2013 con la Legge del 27 giugno n° 77 in particolar mondo nell’articolo 3, lì ove si afferma che “con il termine ‘genere’ ci si riferisce a modi, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una società considera appropriati per donne e uomini” e l’articolo 4 ove si afferma in modo chiaro, preciso e conciso che la detta Convenzione “deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata su sesso, genere, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi tipo, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, censo, nascita, orientamento sessuale, identità di genere, età, condizioni di salute, disabilità, stato civile, status di migrante o di rifugiato o qualsiasi altra condizione.
“Nel ddl scuola si legge che “il piano triennale dell’offerta formativa deve assicurare l’attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (…)”Pare più che evidente che quando si parla soprattutto di contrasto a tutte le discriminazioni e prevenzione della violenza di genere, questa non può essere ricondotta solo alla questione delle violenze che riguardano le donne, bensì di tutte quelle violenze e discriminazioni che riguardano l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Altrimenti si porrebbe, in contrasto con quanto introdotto nel DDL ora commentato, una discriminazione, passibile di denuncia anche penale, all’interno di un contesto volto a contrastare tutte le discriminazioni.
Dunque per farla breve è obbligo per le scuole introdurre nel piano dell’offerta formativa triennale il contrasto all’omotransfobia e l’educazione volta a contrastare ogni discriminazione sull’orientamento sessuale o l’identità di genere . Ma le Istituzioni scolastiche dovranno anche, all’interno della determinazione dell’organico dell’autonomia, in armonia con il POF triennale, ed in via prioritaria garantire la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatiche. Ed ovviamente ben potrà, anzi dovrà rientrarci il contrasto, ad esempio, al bullismo omofobico. In caso di referendum abrogativo sul ddl scuola, questa è una delle poche norme che dovranno essere salvaguardate.
Il DDL scuola introduce in via obbligatoria il contrasto alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere ultima modifica: 2015-06-29T12:58:15+02:00 da