Il DDL scuola introduce in via obbligatoria il contrasto alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere

di Avv. Marco Barone,  Orizzonte Scuola  29.6.2015.  

Due commi del DDL sulla scuola, non fanno altro che recepire quanto lo Stato italiano doveva recepire da diverso tempo, stante anche la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del 2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che ha come scopo primario quello di combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere.

«Tenendo nel debito conto l’interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l’effettivo godimento del diritto all’istruzione, senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all’educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall’esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere».

Ed ancora : «Tenendo nel debito conto l’interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d’azione per promuovere l’uguaglianza e la sicurezza e garantire l’accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione».

Ma si recepisce anche quanto normato dalla Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia nel 2013 con la Legge del 27 giugno n° 77 in particolar mondo nell’articolo 3, lì ove si afferma che “con il termine ‘genere’ ci si riferisce a modi, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una società considera appropriati per donne e uomini” e l’articolo 4 ove si afferma in modo chiaro, preciso e conciso che la detta Convenzione “deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata su sesso, genere, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi tipo, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, censo, nascita, orientamento sessuale, identità di genere, età, condizioni di salute, disabilità, stato civile, status di migrante o di rifugiato o qualsiasi altra condizione.

“Nel ddl scuola si legge che “il piano triennale dell’offerta formativa deve assicurare l’attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (…)”Pare più che evidente che quando si parla soprattutto di contrasto a tutte le discriminazioni e prevenzione della violenza di genere, questa non può essere ricondotta solo alla questione delle violenze che riguardano le donne, bensì di tutte quelle violenze e discriminazioni che riguardano l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Altrimenti si porrebbe, in contrasto con quanto introdotto nel DDL ora commentato, una discriminazione, passibile di denuncia anche penale, all’interno di un contesto volto a contrastare tutte le discriminazioni.

Dunque  per farla breve è obbligo per le scuole introdurre nel piano dell’offerta formativa triennale il contrasto all’omotransfobia e l’educazione volta a contrastare ogni discriminazione sull’orientamento sessuale o l’identità di genere . Ma le Istituzioni scolastiche dovranno anche, all’interno della determinazione dell’organico dell’autonomia, in armonia con il POF triennale, ed in via prioritaria garantire la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatiche. Ed ovviamente ben potrà, anzi dovrà rientrarci il contrasto, ad esempio, al bullismo omofobico. In caso di referendum abrogativo sul ddl scuola, questa è una delle poche norme che dovranno essere salvaguardate.

Il DDL scuola introduce in via obbligatoria il contrasto alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere ultima modifica: 2015-06-29T12:58:15+02:00 da
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