Il diritto al riscatto degli anni di laurea decade se non si paga per tempo

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di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 3.9.2018

La domanda di riscatto degli anni di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali cui si applica il termine decadenziale previsto dall’articolo 47 del Dpr 693/1970. Pertanto, colui che presenta l’istanza amministrativa volta ad ottenere il riscatto del periodo del corso di laurea decade dall’esercizio di tale diritto se non effettua il pagamento previsto entro dieci anni. È fatta comunque salva la possibilità di ripresentare la domanda, con riferimento però a parametri retributivi calcolati al momento della nuova istanza. Questo è quanto si afferma nella sentenza 20294 della Sezione lavoro della Cassazione.

Il caso
All’origine della curiosa vicenda c’è la richiesta di riscatto degli anni di laurea, presentata all’Inps da un uomo nel 1983 e accolta dall’istituto previdenziale con una comunicazione inviata tramite raccomandata al domicilio del richiedente, nella quale venivano illustrate le modalità di pagamento della somma necessaria ai fini della costituzione della riserva matematica per il richiesto riscatto. A seguito del mancato pagamento però, nel 1995 l’Inps comunicava al medesimo richiedente l’archiviazione della domanda per il decorso del termine decennale di decadenza, previsto dall’articolo 47 del Dpr 639/1970.
A questo punto, l’uomo rendeva noto all’Inps di avere avuto conoscenza dello stato della sua pratica soltanto con la seconda comunicazione e, pertanto, chiedeva di poter effettuare il pagamento fissato con la prima risposta. L’Inps non era però d’accordo, in quanto riteneva ormai scaduto il termine di decadenza e necessario un nuovo calcolo della riserva matematica. La questione così finiva – soltanto nel 2009 – dinanzi all’autorità giudiziaria. Dopo un primo verdetto di merito sfavorevole al richiedente, la Corte d’appello accoglieva la domanda ritenendo che il termine di cui all’articolo 47 del Dpr 639/1970 fosse applicabile alle sole prestazioni previdenziali, non essendo tale la richiesta di riscatto di laurea in quanto tale domanda non determinava alcun esborso patrimoniale a carico dell’Inps.

La decisione
La questione arriva sino in Cassazione, che mette la parola fine a questa lunghissima vicenda, sposando la tesi della natura previdenziale della domanda di riscatto degli anni di laurea, sostenuta dall’Inps. Ebbene, i giudici di legittimità ricordano che in giurisprudenza pacificamente si ritiene che la domanda amministrativa di riscatto degli anni di laurea rientri tra «le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché è ad essa applicabile il termine di decadenza» di cui all’articolo 47 del Dpr 639/1970. Ad ogni modo, osserva la Corte, la maturazione del termine di decadenza, entro il quale effettuare il pagamento indicato per il riscatto del corso di laurea, non esclude che «il riscatto possa essere chiesto successivamente, con riferimento tuttavia ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda». Nel caso di specie, perciò, il richiedente non può pretendere dopo così tanti anni di definire la sua posizione alle condizioni fissate nel 1983.

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Il diritto al riscatto degli anni di laurea decade se non si paga per tempo ultima modifica: 2018-09-03T06:28:02+02:00 da
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