Il diritto alla consumazione del pasto domestico a scuola trova il suo presupposto nel diritto fondamentale all’istruzione

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Luigi Giuseppe Papaleo,  Diritto Scolastico, 2.1.2017

– Il diritto alla libertà della scelta alimentare nell’ambito scolastico, di rango costituzionale perché riconducibile al combinato disposto degli artt.2 e  34 della carta costituzionale, non può essere compresso e/o leso dall’autonomia organizzativa di ciascuna organizzazione scolastica.

L’esplicazione pratica di tale diritto, concerne specificamente la facoltà dei genitori dell’alunno di scegliere per il proprio figlio iscritto al tempo pieno (modulo didattico delle 40 ore settimanali) tra la fruizione del servizio di refezione offerto a pagamento dal Comune e la consumazione a scuola durante l’orario del pranzo di un pasto preparato a casa.

In tal senso ha statuito un’importante sentenza della Corte di Appello di Torino, risalente al mese di giugno ‘2016, ma di recente condivisa anche in un’ordinanza dello stesso Tribunale di Torino (prot. nr. 22390 del 9/09/2016) adottata a definizione di una domanda giudiziale d’urgenza (ex-art.700 c.p.c.), inutilmente impugnata in fase di “reclamo al Collegio”, dal MIUR sul presupposto della non obbligatorietà del servizio di refezione scolastica anche nell’ambito del modulo didattico conosciuto come “tempo pieno”, stante la possibilità dei genitori di far uscire previa autorizzazione i rispettivi figli per la pausa pranzo e riaccompagnarli successivamente per la ripresa delle lezioni.

La questione di fatto sottoposta all’attenzione del tribunale con il rito d’urgenza (ex-art.700 cpc) da un genitore, quale esercente la relativa potestà sulla figlia minore, iscritta presso la scuola primaria di poter scegliere tra la refezione scolastica e il pasto domestico da consumarsi però nei locali della scuola, ha dato la possibilità sin dalla prima fase del giudizio, di affrontare e chiarire anche incidentalmente l’annosa “querelle” della relazione tra il modulo didattico definito “tempo pieno” (caratterizzato dall’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica per una durata di otto ore per cinque giorni e comprensivo anche delle ore dedicate alla mensa) e la posizione da tenere verso il servizio di refezione scolastica messo a disposizione dal Comune quale proprietario dell’edificio scolastico attraverso l’appalto a ditte private, ovvero se trattasi di una facoltà o di un obbligo.

Ebbene, al riguardo è stato chiarito che il servizio di refezione scolastico è un servizio pubblico a pagamento, non obbligatorio bensì liberamente accessibile previa presentazione di una domanda individuale (cfr. “D.M. Interno 31.12.1983”)

L’istituzione scolastica non potrà pertanto subordinare in alcun modo l’iscrizione al “tempo pieno” alla previa adesione al servizio mensa, poiché tale condotta contrasterebbe con il principio di gratuità del servizio di istruzione pubblica.

Parimenti, l’amministrazione scolastica non potrà neanche privare l’alunno di quella finalità socio-educativa propria dell’esperienza della mensa (rientrante comunque nell’offerta formativa della scuola) ovvero della consumazione del pasto domestico a scuola inteso come momento di aggregazione, condivisione e crescita della classe nella sua interezza;

ragion per cui l’unica soluzione adottabile conformemente ai precetti costituzionali innanzi menzionati (artt. 34 e 2 Cost.) è quella di consentire agli alunni optanti per il modulo didattico del “tempo pieno”, non aderenti al servizio a pagamento di refezione scolastica-comunale, di consumare comunque a scuola un pasto domestico preparato a casa.

Il riconoscimento del diritto alla libera scelta alimentare nell’ambito scolastico, nei limiti e contorni ricostruiti dalla giurisprudenza in commento, risulta conforme anche sotto l’aspetto propriamente “igienico-sanitario”, non traducendosi nella possibilità da parte del privato-erogatore del servizio di mensa scolastica, di adottare una “discrezionale” osservanza della normativa comunitaria in materia di HAACP e normativa contrattuale a danno delle garanzie collettive sottese alla realizzazione dell’interesse pubblico al mantenimento dei livelli qualitativi della refezione scolastica nei confronti degli utenti.

Invero, nello specifico  la ditta privata appaltatrice del servizio di refezione comunale-scolastica rimane comunque tenuta al rispetto di fonti normative cc.dd. “concrete” (contenute nel capitolato di gara d’appalto e nelle polizze assicurative all’uopo stipulate); “normative” peraltro vincolanti unicamente detto soggetto, nei confronti dell’utenza costituita dai fruitori del servizio mensa e non applicabile agli alunni del “tempo pieno” non aderenti, che quindi rimangono “terzi” rispetto al rapporto contrattuale con connotati pubblicistici.

Il giusto contemperamento del diritto dell’alunno del tempo pieno di consumare a scuola il pasto domestico ovvero preparato a casa, con il c.d. “diritto alla salute” inteso quale espressione del rispetto delle regole procedimentali circa la preparazione, conservazione e modalità di trasporto dei cibi, idonee alla preservazione della qualità e/o integrità dello stesso, è dato dalla considerazione che in materia di “igiene dei prodotti alimentari” la disciplina normativa di derivazione comunitaria (reg. UE 29/04/2004 n.852) è riferibile solamente alle imprese ovvero a quelle unità organizzative preposte nella filiera alimentare al controllo ed al soddisfacimento di certi livelli qualitativi a favore della c.d. “salute pubblica” della grande utenza delle mense scolastiche; principi non applicabili al pasto domestico preparato a casa e consumato a scuola dal singolo alunno.

In chiusura, sembra doveroso discorrere circa l’opportunità di far valere questo “diritto soggettivo” dell’alunno in sede di procedimento d’urgenza (ex-art.700 c.p.c.) piuttosto che ricorrendo al procedimento ordinario, stante l’evidenza del c.d. requisito della irreparabilità del ritardo nella tutela giurisdizionale ovvero quello che tecnicamente è definito il “periculum in mora”.

Nel caso di specie, invero il “diritto di consumare a scuola il pasto domestico” è strettamente inerente ad un solo percorso scolastico ossia a quello della scuola primaria che ha una durata massima di cinque anni di frequenza; considerata la tempistica media dei giudizi ordinari, l’interesse ad agire dell’alunno (azionato per il tramite del genitore) potrebbe risultare non più attuale rispetto al momento dell’accertamento giudiziale del diritto stesso: diritto non patrimoniale (ma comunque riconducibile alla sfera dei bisogni primari della persona) che come tale rimarrebbe gravemente negato.

Lauria (PZ), lì 30/12/2016

Luigi Giuseppe Papaleo
Avvocato Cassazionista

Giornalista Pubblicista

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