Il docente di sostegno non può essere utilizzato per le sostituzioni

di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 5.12.2020.

Gilda Venezia

Pratica spesso diffusa nelle scuole, è quella di utilizzare il docente di sostegno per la sostituzione di colleghi assenti. Prassi questa estremamente lesiva dei diritti dell’alunno diversamente abile e della sua classe.

L’art.13 comma 6, della Legge 104/92, recita: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.

Alla luce dei principi della Legge Quadro 104, si deve considerare che l’Insegnante di sostegno è contitolare della classe in cui è inserito l’alunno portatore di handicap, non è quindi possibile che venga destinato a supplenze quando ha programmato attività di integrazione scolastica con l’alunno o con la classe, sia se in compresenza che da solo. A questo proposito citiamo la nota della Direzione Generale per la Puglia prot. 7938 dell’11 settembre 2008, ripresa dalle note dell’USP di Bari prot. 345 del 19 gennaio 2011 e prot. 76/1 del 4 maggio 2011. Giova anche ricordare la nota Miur n. 9839 del 08/11/2010 che chiarisce “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

Si rammenta inoltre che molto spesso questa prassi di utilizzare il docente di sostegno per coprire assenze in altre classi avviene senza ordine di servizio scritto. Di fatto non c’è traccia ufficiale. Quindi il docente di sostegno lascia la classe dove è contitolare, ma di questo non c’è nessuna evidenza e si potrebbe anche ipotizzare il reato di culpa in vigilando.

Di fronte a questi abusi sarebbe opportuno che i docenti di sostegno non abbandonino mai la classe in cui è previsto debbano essere in servizio e per qualsiasi variazione pretendano un ordine di servizio scritto dal Dirigente Scolastico, che li sgraverebbe da ogni eventuale responsabilità.

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Il docente di sostegno non può essere utilizzato per le sostituzioni ultima modifica: 2020-12-05T15:00:42+01:00 da
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