Insegnanti

Il docente non può essere titolare, o direttore, di una farmacia

di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 14.4.2022.

Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico qualora, a seguito di pubblico concorso, accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego

Il titolare di una farmacia e il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l’autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni. Nella vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 11549 dell’8 aprile scorso si era espresso il giudice amministrativo secondo cui nonostante la tipologia di società prescelta, la professoressa coinvolta (docente associato a tempo pieno presso il Dipartimento della Facoltà universitaria) non poteva ritenersi estranea alla gestione della farmacia, essendo tenuta per legge alla co-gestione di essa per almeno tre anni per effetto della partecipazione congiunta alla procedura selettiva.

Incompatibilità

La Suprema Corte di Cassazione ha in proposito ritenuto di non poter rimettere in discussione l’interpretazione della questione già operata dal Consiglio di Stato. Il giudice amministrativo ha infatti affermato che l’incompatibilità derivante dal rapporto di lavoro pubblico o privato sussiste sia quando il socio di capitale gestisce la farmacia, sia quando il socio è comunque vincolato dalla legge ad esercitare l’attività gestoria, ovvero quando, in sede di sua assegnazione, risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione. Situazione che appunto ricorre nella vicenda di specie. Per la Suprema Corte la sentenza del giudice amministrativo non denota alcun eccesso di potere giurisdizionale per “invasione” della sfera riservata al legislatore. Il giudice non ha applicato una “norma da lui creata”, ma si è attenuto al compito di trovare la volontà del legislatore per il caso concreto.

 

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Il docente non può essere titolare, o direttore, di una farmacia ultima modifica: 2022-04-15T05:33:00+02:00 da
Gilda Venezia

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