L.L. La Tecnica della scuola 19.11.2015.
Il docente non può svolgere (quasi mai) l’attività commerciale
I docenti, come gli altri dipendenti del pubblico impego, devono sottostare al rigido regime delle incompatibilità, che non consente loro di esercitare ulteriori attività, salvo alcuni casi.
Non tutte le attività aggiuntive sono infatti precluse: al docente, al pari degli altri dipendenti statali (quindi anche il personale dirigente, educativo e Ata), è consentito svolgere, senza la necessità di autorizzazione, alcune attività, quali, a titolo esemplificativo, collaborazione a giornali e riviste, utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere di ingegno o di invenzioni industriali, incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, ecc.
Però, la maggior parte della attività esercitate in maniera continuativa e a titolo oneroso non è consentita. Come ricordato dal Miur con nota n. 1584/2005, “il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato”.
Regole meno restrittive riguardano il personale con contratto a tempo parziale: infatti, secondo quanto previsto dal parere 220/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, “viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto viene legislativamente consentito”. Anche in questi casi, però, Il DFP precisa che “i dipendenti in regime di tempo parziale al 50% non possono svolgere quelle attività, di lavoro subordinato o autonomo, che le amministrazioni di appartenenza abbiano individuato con propri atti come interferenti con i propri compiti istituzionali”.
A tale proposito, il CCNL Scuola prevede all’art. 39, comma 9 (per i docenti) e all’art. 58, comma 9 (per gli Ata) che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale possa essere consentito “previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto”.