Il DS non può ignorare la richiesta di almeno un terzo del Collegio

di Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola, 28.2.2018 

NORMATIVA PER RICHIEDERE UN COLLEGIO O UN PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il D.lgs. 297/94 all’art.7 comma 4 dispone che il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Questo significa che se almeno un terzo dei docenti che compongono un Collegio, decidesse di richiedere una riunione collegiale o anche l’inserimento di un punto all’ordine del giorno per discutere ad esempio di questioni di carattere didattico, ha pienamente legittimità a presentare tale istanza e a vedersela approvata dal Dirigente scolastico.

Quindi se in un Collegio docenti formato da 100 insegnanti, 34 docenti firmassero la richiesta di discutere o deliberare su questioni riguardanti la didattica e il coordinamento interdisciplinare, l’argomento dovrebbe essere portato in Collegio e sottoposto alla discussione e, se ce ne fosse il bisogno e la legittimità, anche alla deliberazione collegiale.

POTERE DELIBERANTE DEL COLLEGIO DOCENTI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO

È necessario ricordare che ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera a) il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamentogarantita a ciascun docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUO’ NEGARE LA RICHIESTA FATTA DA UN TERZO DEL COLLEGIO

Se il Collegio dei docenti chiedesse al proprio dirigente scolastico di entrare nel merito di aspetti didattici come quelli riferibili alla somministrazione delle prove parallele di Istituto, alle discipline che debbano essere individuate, alle tipologie delle stesse prove, agli obiettivi e alle ricadute o materie del genere prettamente legate al funzionamento didattico della scuola, il Ds non potrebbe negare questa opportunità di confronto e di proposta. È utile ricordare che la legge 107/2015 non ha intaccato per nulla le prerogative collegiali disposte dal Testo Unico della scuola, per cui resta pienamente vigente il fatto che se almeno un terzo dei componenti del Collegio docenti fa una richiesta esplicita, debitamente protocollata e argomentata, da esporre in una attività collegiale già pianificata o anche da concordare come attività straordinaria, questa, non solo è assolutamente legittima, ma deve essere accolta dal Ds.

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Il DS non può ignorare la richiesta di almeno un terzo del Collegio ultima modifica: 2018-02-28T14:08:50+01:00 da
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