Il fallimento del comitato di valutazione voluto dalla legge La Buona Scuola

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di Carmelo Nesta, Dirigente Scolastico, Orizzonte Scuola,  30.1.2016  

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– Il vecchio ” Comitato per la valutazione del servizio dei docenti ” previsto dall’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato in ” Comitato per la valutazione dei docenti ” dal comma 129 della legge n. 107/2015 che ne ha modificato le modalità di elezione, la composizione e le competenze.

La nuova norma prevede che Il Comitato di valutazione, in una sua composizione ridotta ( Dirigente, docenti e tutor, senza genitori, alunni e membro esterno ) operi per la valutazione dei docenti in anno di formazione e prova.

Pertanto i Collegi dei Docenti e i Consigli di Istituto hanno tutto il tempo per eleggere i membri del Comitato di valutazione ai fini dell’espletamento della sua originaria competenza, cioè quella della valutazione dei docenti in anno di formazione e prova, dal momento che questa incombenza è prevista a giugno dopo il termine delle lezioni.

A mio avviso, non c’è più tempo, invece, perché il Comitato di valutazione possa espletare, nella sua interezza, il compito di individuare i criteri  in base ai quali il dirigente scolastico dovrebbe assegnare annualmente al personale docente una somma (bonus) destinata a valorizzarne il merito.

Pur ammettendo che tutte le scuole abbiano scelto i membri del Comitato (ipotesi poco plausibile visto le numerose delibere contrarie) manca ancora il componente esterno che deve essere “individuato” dagli UU.SS.RR. tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti ( il MIUR con nota 2401 del 2 novembre 2015 con oggetto “Componente esterno Comitato di valutazione” aveva raccomandato l’urgenza e suggerito l’individuazione tra i dirigenti ).

È di questi giorni la nota n. 986 del 28 gennaio 2016 dell’USR Puglia con oggetto ” Avviso pubblico per l‘acquisizione di dichiarazioni di disponibilità di dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti, da individuare quali componenti esterni nei comitati di valutazione dei docenti ” con cui vuole arruolare volontari a cui affibbiare sino a 5 scuole precisando che, ai sensi dell’art. 1, comma 130 della L. 107 del 13 luglio 2015 ” Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato “.

L’avviso scade l’8 febbraio 2016. E siamo già al 2° quadrimestre scolastico! Ci vorranno, poi, una quindicina di giorni (?!?!) per completare l’operazione di assegnazione dei componenti scelti alle scuole e altrettanti perché i Comitati di valutazione, insediati al completo, possano stilare i criteri, come vuole il comma 129 della legge n. 107/2015 , per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Ormai è tardi! Con questi ritmi arriviamo ad aprile ad appena due mesi al termine delle lezioni e, a questo punto, non si può dire ai docenti che gli obiettivi da raggiungere per accedere al merito sono questi e non questi altri, questo criterio vale più di quest’altro o, per esempio, non ci sono criteri per misurare la qualità dell’insegnamento ma solo criteri sulla responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo.

Senza che i docenti abbiano potuto esercitare per tempo i criteri necessari per accedere al merito renderà dura per i dirigenti scolastici la scelta dei docenti da premiare, scelta resa ancora più dura dalle responsabilità che la legge 107/2015  ha gratuitamente addossato ai dirigenti scolastici nelle parti in cui confligge con principi costituzionali e disposizioni normative e contrattuali. E la scelta dei docenti da premiare lasciata al dirigente scolastico ne è un esempio: la legge 107/2015

  • crea un’autorità salariale nella figura di una sola persona, il dirigente scolastico (caso unico nei rapporti di lavoro pubblici),
  • introduce meccanismi di valutazione individuale a cui conseguono premi in denaro che, in quanto elementi di natura salariale, sono da disciplinare in sede contrattuale, secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 2, 42 e 45 del d.Lvo. 165/2001 .

Pertanto per evitare possibili contenziosi restano le linee di comportamento unitarioindicate da FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e Gilda, improntate alla massima condivisione interna negli organismi collegiali e alla necessaria intesa tra DS e RSU in sede di contrattazione di Istituto per quanto riguarda la distribuzione del merito.

Il fallimento del comitato di valutazione voluto dalla legge La Buona Scuola ultima modifica: 2016-01-30T18:39:13+01:00 da
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