Sostegno

Il GLO per l’inclusione scolastica: chi ne fa parte, cosa fa e come Funziona

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Dirigente, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, i componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), alla luce delle ultime innovazioni introdotte a livello legislativo. Il loro compito consiste nell’elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), al fine di realizzar un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Composizione

Il GLO, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è composto da:

  • tutti i docenti contitolari della classe ove è iscritto un soggetto disabile,
  • dallo psicopedagogista, ove esistente, ovvero dei docenti referenti per le attività d’inclusione,
  • dai genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale,
  • da figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, dall’unità di valutazione multidisciplinare.

Specialisti facoltativi

Su richiesta dei genitori il Dirigente Scolastico può autorizzare, la partecipazione di un esperto. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. Inoltre possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, (psico-pedagogici e di orientamento) psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.

Funzioni e compiti del GLO

Il GLO, convocato dal dirigente scolastico, si riunisce entro il 31 ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo sulla base del testo provvisorio redatto il 30 giugno tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.

Verifiche periodiche

Il GLO nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni al PEI, si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile ed entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

Elementi propedeutici al PEI

La redazione del PEI si basa sulle informazioni presenti nel Profilo di Funzionamento rispetto alle quali è necessaria un’analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici. Qualora, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.

Progettazione inclusiva

Il GLO nell’esplicitazione del PEI metterà in evidenza le indicazioni relative al raccordo con il Progetto Individuale, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall’Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.
Fermo restante che se il progetto individuale non dovesse essere stato già redatto è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.

Retribuzione

Ai componenti del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Le norme di riferimento

  • Legge 107/2015;
  • D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
  • D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
  • legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
  • D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
  • D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
  • Legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
  • Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
  • Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
  • Allegato B del succitato Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto “Linee Guida concernenti la definizione delle modalità anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;
  • Art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”;
  • Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
  • Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
  • Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
  • Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
  • Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
  • Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
  • Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;
  • Articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92;
  • Articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11);
  • Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Contenente testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.».
  • Legge 25 febbraio 2022, n. 15: le riunioni dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono riunirsi in videoconferenza
  • Lo svolgimento dell’attività dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono riunirsi (di fatto già molte istituzioni scolastiche lo fanno) in videoconferenza. E lo possono fare dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti. I gruppi per l’inclusione scolastica sono: il GLIR, a livello regionale; il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia; il GLI, a livello di singola istituzione scolastica; i GLO, a livello di singola istituzione scolastica. L’Art. 5 denominato “Proroga di termini in materia di istruzione” del “Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021) , coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso Supplemento ordinario) , recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»” recita che “2. Il termine di cui all’articolo 1, comma 4 -bis , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell’attività dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022, ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

.

.

.

.

Il GLO per l’inclusione scolastica: chi ne fa parte, cosa fa e come Funziona ultima modifica: 2023-09-19T09:50:37+02:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Male dentro. La scuola come epicentro dell’inquietudine tra crisi di panico e ansia da competizione

di Maria Novella De Luca, la Repubblica, 29.4.2024. Le voci degli studenti: “Chiediamo aiuto”. L’appello…

40 minuti fa

Sulle classi separate del generale Vannacci pure Valditara prende posizione

di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 28.4.2024. Le classi separate del generale Vannacci (imposto…

59 minuti fa

GPS 2024, come calcolare il punteggio

Informazione scuola, 28.4.2023. GPS 2024, come calcolare il servizio prestato e quindi il punteggio? La…

19 ore fa

Statali, l’Inps chiude il rubinetto per l’anticipo del trattamento di fine servizio

di Andrea Carli, Il Sole 24 Ore, 26.4.2024. L’istituto di previdenza: «a partire dal 25…

20 ore fa

Vincolo triennale di mobilità, diversi i casi di docenti che hanno chiesto la deroga al vincolo ma non è stata convalidata dagli uffici scolastici

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Sono numerosi i casi di docenti che…

1 giorno fa

Generale Vannacci: “Ci vogliono classi separate per aiutare gli alunni migliori e quelli in difficoltà”

di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Generale Vannacci: “Ci vogliono classi con caratteristiche…

1 giorno fa