Il nuovo concorso docenti e la nostalgia del Testo Unico…

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Tuttoscuola,  12.5.2015.

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Potrebbe essere a settembre, a meno di tre anni di distanza dal precedente, il nuovo concorso a cattedra 2015, secondo quanto prescrive il nuovo articolo 8 comma 12-quinquies del disegno di legge sulla scuola C 2994, approvato lo scorso sabato sera nella VII Commissione Cultura della Camera: “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell’organico dell’autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, fra i titoli valutabili in termini di maggior punteggio:

a) il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado“.

Il testo viene evidentemente incontro alle istanze degli aspiranti docenti abilitati, aprendo a loro e a loro soli la possibilità di concorrere per la cattedra e valorizzando gli iter selettivi che hanno condotto all’abilitazione, nonché il servizio pregresso.

Queste scelte del legislatore presentano dei problemi? Secondo noi, sì. E lo spieghiamo.

Il primo punto riguarda l’esclusione, ex abrupto, dei candidati non abilitati aventi titoli di studio conseguiti entro l’anno accademico 2001-2002 (i cosiddetti laureati d’annata) dalla partecipazione al prossimo concorso. Senza entrare nel merito della scelta politica (anche condivisibile, sotto diversi aspetti), il rischio è quello di escluderli non avendo fornito loro una ‘finestra’ utile per abilitarsi. Per loro, si potrebbe prospettare la via del ricorso al Tar con un esito favorevole, alla stessa stregua del ricorso vinto dai laureati più giovani in occasione del concorso 2012, con la motivazione che non avevano avuto chance di abilitazione tra la fine delle Ssis e il principio dei Tfa.

Quanto alla valorizzazione e alla discriminazione dei titoli e dei servizi svolti, si scivola in un terreno incerto. L’emendamento al ddl favorisce i tieffini sui passini e i laureati in scienze della formazione primaria sui diplomati magistrali, sulla base del titolo conseguito “tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico”. Viene parimenti dato un vantaggio al personale precario (statale) sui candidati senza precariato alle spalle (o con un precariato nelle scuole paritarie – altra fattispecie debole), valorizzando “il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado“. In questi casi, non sarebbe inopportuno che la Commissione prima di legiferare verificasse la praticabilità legislativa di questi benefici, che hanno profili molto scivolosi.

Inoltre, sarà interessante capire se il vantaggio dei 180 giorni di servizio sarà replicabile n volte (nel caso favorendo il precariato di lungo corso), oppure no.

Infine, lascia davvero perplessi che in una riforma del reclutamento trovi posto un comma miserrimo come il 12-ter dell’articolo 8: “Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione “Istruzione scolastica” iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca per lo svolgimento della procedura concorsuale”. La previsione sembra dettata dalla longa manus del Ministero dell’Economia per integrare i bassi compensi ricevuti dai commissari nel concorso 2012. Ma è davvero giusto scaricarne il peso, sia pur auspicabilmente simbolico, su candidati che in larga parte già hanno versato migliaia di euro ciascuno per ottenere l’abilitazione?

L’articolo 8 del ddl, benché la Commissione abbia raccolto, forse come meglio poteva, alcune istanze anche giuste da parte di diverse categorie (idonei, abilitati, precari, ecc.), ci fa ricordare con nostalgia al reclutamento come veniva prospettato nel settembre scorso, nel documento sulla Buona Scuola, che a sua volta rifletteva (per ciò che riguardava la selezione del personale) lo splendore della sua piena legittimità sul rispetto del Testo Unico.

Svuotamento (tramite il meccanismo del 50% e 50%) delle graduatorie a esaurimento e delle graduatorie di merito, fine del doppio canale di reclutamento, assunzioni solo per concorso, concorsi e procedure abilitative regolari erano le idee semplici ma convincenti che avevano animato quell’ipotesi di lavoro, peraltro invisa ai sindacati non meno di quanto lo sia il ddl scuola adesso.

Oggi il progetto non svuota più le graduatorie a esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria, rinvia le graduatorie di merito a un futuro incerto nei tempi e nei modi, si è riempito di deroghe e di deroghe alle deroghe, prospetta un concorso con lacune notevoli e che difficilmente interesserà tutte le classi di concorso di tutte le Regioni. Che ne è stato di quelle idee?

Il nuovo concorso docenti e la nostalgia del Testo Unico… ultima modifica: 2015-05-13T04:33:39+02:00 da
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