Il personale della scuola non ha diritto a indennità giornaliera Inail in caso di infortuni

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Andrea Carlino,  La Tecnica della scuola  1.10.2017

– Il personale della scuola, in caso di infortuni non ha diritto ad alcuna indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’Inail. Infatti, quando si assentano da lavoro percepiscono già per intero l’intera retribuzione dallo Stato.

Così riporta Il Sole 24 Ore, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 21325/17, depositata il 14 settembre scorso, è stata chiara in tal senso.

LA CASSAZIONE RIBALTA TUTTO – L’Inail si era rivolto ai giudici supremi dopo essere stato condannato dal Tribunale di Brindisi a versare l’indennità per inabilità temporanea assoluta ad una collaboratrice scolastica. Il giudice in primo grado, infatti, aveva accolto la domanda di risarcimento presentata dalla donna che, in seguito ad un incidente stradale, non era potuta tornare al lavoro per 40 giorni, intimando all’Inail di pagare l’ammontare dell’indennità richiesta.

L’istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro si era quindi rivolto alla Corte d’appello di Lecce, che a sua volta aveva respinto l’impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’Inail.

La Cassazione, invece, ha accolto in pieno il ricorso dell’istituto per gli infortuni sul lavoro, riconoscendo fondati i motivi addotti dall’ente. Per la Cassazione “l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’Inail è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro” (Cass. Sez. lav. numero 11737/2016).

“L’indennità giornaliera per invalidità temporanea – si legge nella sentenza – costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto l’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative per cui tale finalità viene meno se il lavoratore percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo”.

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