Il punteggio continuità nella scuola di titolarità

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 18.2.2026.

Come si calcola il punteggio per la continuità nella scuola di titolarità.T utto su fasce, anni di servizio e differenze con la graduatoria interna.

Gilda Venezia

Uno degli aspetti che più crea confusione tra i docenti riguarda il punteggio per la continuità nella scuola di titolarità: quanti punti spettano, da quando si possono usare e come cambia il calcolo nelle graduatorie interne di istituto. Le regole ci sono, ma non sempre sono comunicate in modo chiaro. Come funziona lo ha spiegato l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, nel corso del webinar su YouTube dedicato alla mobilità 2026/27.

Come si calcola il punteggio per la continuità nella scuola di titolarità

Il sistema prevede tre fasce progressive in base agli anni di servizio prestati nella stessa scuola. Nei primi tre anni si maturano 4 punti per anno. Dal quarto al quinto anno il punteggio sale a 5 punti annui. Dal sesto anno in poi, ogni anno di servizio vale 6 punti. C’è però un aspetto che molti sottovalutano: il punteggio accumulato nei primi tre anni non è immediatamente spendibile. Si può utilizzare solo a partire dal quarto anno di permanenza nella stessa scuola. In altre parole, chi è al secondo o terzo anno di titolarità accumula punti ma non può ancora farne uso in sede di mobilità o assegnazione provvisoria.

Graduatoria interna di istituto: stesse fasce, regole diverse

Nella graduatoria interna d’istituto il criterio di calcolo rimane identico — stesse tre fasce, stessi punti — ma con una differenza sostanziale: si prescinde dal requisito del triennio minimo. Questo significa che il punteggio per la continuità spetta anche ai docenti che hanno prestato servizio nella scuola per meno di tre anni.

È una distinzione tutt’altro che secondaria: nella mobilità esterna il triennio è una soglia, nella graduatoria interna no. Chi ha un solo anno di servizio nella scuola, ad esempio, matura comunque i suoi 4 punti e li può utilizzare nella graduatoria interna.

Continuità nel comune: quando si applica e quando no

C’è un ulteriore elemento da conoscere, disciplinato dalla nota 5bis della tabella di valutazione: la continuità nel comune. In questo caso il valore è di 1 punto per anno, ma si applica solo quando non sussistono le condizioni per valutare la continuità nella scuola.

I due punteggi — continuità nella scuola e continuità nel comune — non sono cumulabili. Se il docente ha diritto al punteggio per la continuità scolastica, quello comunale non entra in gioco. Solo in assenza del primo si può ricorrere al secondo.

Tipo di continuità

Punti

Quando si applica

Nella scuola 4–6 pt/anno (per fascia) Sempre, se ci sono le condizioni
Nel comune 1 pt/anno Solo se non si applica quella scolastica
Cumulo Non consentito
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Il punteggio continuità nella scuola di titolarità ultima modifica: 2026-03-28T16:41:30+01:00 da
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