Educazione & Scuola, 30 settembre 2015.
SOMMARIO
- Il rapporto di lavoro pubblico prima della Riforma del pubblico impiego.
- Privatizzazione del pubblico impiego: contratto di lavoro subordinato.
- L‘assoggettamento del dipendente.
1. Il rapporto di lavoro pubblico prima della Riforma del pubblico impiego.
Il pubblico impiego è definibile come il rapporto di lavoro subordinato al servizio dello Stato o di un ente pubblico non economico. Le prime disposizioni in ordine alla disciplina del pubblico impiego risalgono al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 3 (c.d. Testo unico degli impiegati civili dello Stato) ed era caratterizzata da quattro principali requisiti:
- il rapporto di pubblico impiego veniva costituito per atto unilaterale della pubblica amministrazione (c.d. decreto di nomina) che è esercizio di potere pubblico – non espressione di autonomia privata – e non mediante un contratto;
- la disciplina del rapporto era sottratta all’autonomia negoziale tra le parti, era infatti affidata esclusivamente alla legge o ai regolamenti;
- la gestione di tutti i suoi aspetti da atti di natura amministrativa;
infine, le controversie erano affidate alla competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo.
2. Privatizzazione del pubblico impiego: contratto di lavoro subordinato.
Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro. Il datore di lavoro si impegna principalmente a retribuire il lavoratore per le prestazioni da esso svolte e a versare i contributi previdenziali e assistenziali. Verso la fine degli anni settanta, la legge 29 marzo 1983, n. 93 (c.d. legge quadro sul pubblico impiego) ha per la prima volta riconosciuto il ruolo della contrattazione collettiva non sottoposto alla riserva di legge o agli atti unilaterali della pubblica amministrazione. Agli inizi degli anni novanta vi è stata la c.d. privatizzazione del pubblico impiego realizzata mediante l’attuazione di due leggi delega (L. 23 ottobre 1992, n. 421 e L. 15 marzo 1997, n. 59 c.d. legge Bassanini) e, in particolare, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Le parti di un contratto di lavoro subordinato (lavoratore e datore di lavoro) si impegnano ad un periodo “sperimentale” di lavoro al fine di consentire una miglior valutazione riguardo la convenienza reciproca di un eventuale rapporto di lavoro definitivo. In particolare il periodo di prova serve al datore di lavoro per mettere “alla prova” le effettive capacità dell’eventuale futuro lavoratore subordinato, può comunque favorire quest’ultimo nell’accertare la situazione del posto di lavoro in cui deve prestare la sua attività lavorativa. In tale periodo il lavoratore, o il suo datore di lavoro, possono recedere liberamente (senza obbligo di preavviso) rispetto a quanto formalizzato nel contratto di assunzione sottoscritto. Una volta superato il periodo di prova il lavoratore è effettivamente assunto. La durata viene solitamente indicata all’interno della lettera di assunzione. Normalmente non è superiore a 6 mesi. In caso di recesso il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto ed alle ferie retribuite, ove maturati.
La privatizzazione del pubblico impiego consiste essenzialmente:
- nell’applicazione delle disposizioni di diritto privato al rapporto di pubblico impiego;
- nell’applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva;
- nell’assegnare alla pubblica amministrazione-datrice di lavoro i medesimi poteri di gestione del rapporto tipici del datore di lavoro privato.
Il susseguirsi di provvedimenti che hanno modificato, integrato ed abrogato il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha reso indispensabile l’elaborazione di un testo legislativo che riordinasse l’intera disciplina del pubblico impiego. A tale scopo è stato emanato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, intervenuta fondamentalmente su due aspetti:
- devolve le controversie inerenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni al giudice del lavoro, sottraendole quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 63 D.Lgs. n. 165/2001);
- contempla da una parte i contratti collettivi di lavoro fonte diretta di disciplina del rapporto, immediatamente efficaci nei confronti dei destinatari, e dall’altra parte il rapporto di lavoro disciplinato:
- dalle disposizioni del codice civile,
- dalle altre leggi speciali inerenti i rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.
In merito:
- L’ art. 2094 c.c., qualifica come prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare, prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
Il codice civile individua nella collaborazione, nell’onerosità e soprattutto nella subordinazione i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
Affinché abbia origine il rapporto subordinato è necessario che le parti si accordino (contratto di lavoro) per operare uno scambio tra remunerazione e lavoro.
I rapporti del pubblico impiego sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le disposizioni contenute nel dlgs 165/2001, le quali per via del dlgs 150/2009, rappresentano disposizioni a carattere imperativo.
In proposito:
- L’art. 1339 del c.c. stabilisce che le disposizioni a carattere imperativo sono inserite nel contratto di lavoro, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dal datore e dal lavoratore subordinato.
- L’art.1419 del c.c. sancisce che la sostituzione di singole clausole del contratto collettivo con disposizioni a carattere imperante non comporta la nullità dello stesso.
Il dlgs 150/2009, in attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunita’, di dirigenza pubblica e di responsabilita’ disciplinare. Fermo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresi’ norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione.
In merito:
- «Art. 3 della legge n. 15 del 2009: (Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalita’ delle amministrazioni pubbliche). L’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo e’ finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche’, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all’autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
3. L‘assoggettamento del dipendente.
L’impostazione data dal legislatore rimarca l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
L’art. 5, comma 2 del dlgs 165/2001, disciplina le determinazioni finalizzate all’organizzazione degli uffici e alle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
A riguardo:
- La Cassazione Civile sez. Lavoro 9551/2010 e 14723/2007 esplicita la messa a disposizione, da parte del lavoratore, delle proprie energie psico-fisiche per il raggiungimento degli obiettivi.
I doveri del dipendente possono essere raggruppate in due ampie tipologie. La prima è di stampo pubblicistico, riconducibile al dovere di fedeltà alla repubblica, sancito dagli artt. 51 e 97 della Costituzione.
L’altra tipologia, richiama, ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà.
In merito:
- L’art. 2014 del c.c. ribadisce che il dipendente deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro.
- L’art. 2106 del c.c. precisa che l’inosservanza dell’art.2014 può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Quando scatta un’azione disciplinare non si potrà più concludere tutto con un nulla di fatto, la pratica dovrà essere portata a termine senza escludere il licenziamento. (Riforma Madia 2015)
Bibliografia:
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957.
Legge 29 marzo 1983, n. 93.
Legge 23 ottobre 1992, n. 421,
Legge 15 marzo 1997, n. 59 c.d. legge Bassanini.
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo I, Titolo II, del libro V del codice civile.
Legge n. 15 del 2009.
Dlgs 150/2009.
“Diritto del Lavoro” di E. Ghera – Cacucci Editore
“Diritto del lavoro” di Alessandro Garilli , Domenico Garofalo, Edoardo Ghera – G. GIAPPICHELLI EDITORE
Il rapporto di lavoro subordinato: contratto, codice civile e leggi speciali ultima modifica: 2015-09-30T06:10:16+02:00 da