Il referendum sindacale a scuola, cos’è e come utilizzarlo

Orizzonte_logo14Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 9.3.2016

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– Uno degli strumenti che dovrebbe garantire una buona forma di democrazia all’interno della scuola è quello del referendum di cui all’articolo 21 dello Statuto dei Lavoratori. In base a tale norma di Legge il ” datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.” Chiaramente il tutto deve essere contestualizzato al comparto di cui ora si discute, quale quello della scuola. Tale strumento di norma viene utilizzato prima della sottoscrizione del Contratto integrativo. Deve essere indetto da tutta la RSU e deve interessare tutti i lavoratori.

Non esistono norme sulle modalità di svolgimento del referendum. Quello che è certo è che questo non deve pregiudicare l’ordinario svolgimento del servizio. Può svolgersi, ad esempio, durante l’assemblea sindacale, ma anche in via telematica. Dovrà essere la RSU a regolamentare il funzionamento del referendum e sarebbe cosa buona e giusta che anche all’interno del Contratto Integrativo d’Istituto se ne disciplinasse nello specifico il funzionamento. E’ dovere della scuola non ostacolare il referendum, deve fornire tutto il supporto materiale ed organizzativo perché questo abbia luogo. La richiesta dovrà essere avanzata dalla RSU con un termine congruo di preavviso e la Scuola dovrà informare tutti i lavoratori del loro diritto a partecipare al referendum, delle modalità che lo caratterizzeranno, dei quesiti, ecc.

Qualsiasi comportamento di carattere ostruzionistico potrà essere idoneo a determinare una condotta antisindacale. Nella quasi totalità dei referendum per la loro validità è richiesto anche il quorum. In via generale con il termine quorum, di chiara provenienza latina (letteralmente significa “dei quali”), viene indicata la quota minima, calcolata numericamente oppure in percentuale, dei voti espressi o dei votanti, richiesta perché una delibera, una elezione, una consultazione referendaria, sia considerata valida. Per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno.

Questo è quanto stabilisce l’articolo 75, IV comma della Costituzione che testualmente recita : “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.” E’ da escludere che il datore di lavoro possa utilizzare lo strumento del referendum di cui allo Statuto dei Lavoratori  con lo scopo di gestire autonomamente le trattative per i rinnovi contrattuali,  perché cosi’ facendo lederebbe chiaramente le prerogative delle RSU.

Il referendum sindacale a scuola, cos’è e come utilizzarlo ultima modifica: 2016-03-09T14:10:59+01:00 da
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