di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 29.3.2019
Registro online obbligatorio se deliberato da Collegio
L’utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti delle scuole in sostituzione del vecchio registro cartaceo non è obbligatorio per legge finquando non verrà approvato, dal Garante per la privacy, il piano di dematerializzazione. È utile sottolineare il fatto che, anche se la legge 135/2012, all’art.7, commi 27 e 31, lega l’obbligo del registro elettronico al vincolo dell’adozione del suddetto piano di dematerializzazione, sono tantissime le scuole che hanno deliberato ugualmente, attraverso i loro Collegi dei docenti, l’adozione del registro elettronico di classe e personale del docente.
Quindi è importante sapere che se il Collegio dei docenti ha deliberato il registro elettronico come unico sistema di rilevazione delle presenze e assenze degli studenti, di annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di quelle orali, esiste, da parte di tutti i docenti, l’obbligo di compilazione in tempo reale e in tutte le sue parti sia del registro di classe e sia del registro personale dell’insegnante.
Alla prima ora di lezione e, durante tutta la giornata scolastica, a qualsiasi cambio di ora, il docente ha il dovere di aggiornare in tempo reale il registro elettronico di classe e quello personale della materia dell’insegnante.
Registro è un atto Amministrativo ufficiale
Non è consentito dalla legge firmare e compilare il registro elettronico prima o addirittura dopo la lezione, in quanto la firma sul registro di classe è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l’ora di lezione.
In buona sostanza il docente deve firmare digitalmente, registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione.
I docenti che non compilano il registro online in tempo reale, ma annotano nella loro agenda personale l’attività svolta durante la lezione, comprese le assenze e la giustificazione delle assenza o dei ritardi, pensando di caricare i dati sul registro online in un secondo momento, commettono un errore procedurale, scusabile soltanto se la scuola non è attrezzata di una linea internet sempre funzionante o se la scuola non fornisce ai docenti il pc o il tablet per potere collegarsi al registro online.
Per i docenti che vengono scoperti a non compilare il registro elettronico in tempo reale può scattare la sanzione disciplinare che nei casi più gravi può sconfinare ad essere un reato del codice penale, in quanto, come abbiamo detto il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale.
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