Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Si tratta di una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro, sia che questo avvenga consensualmente sia per atto unilaterale.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Il TFR spetta sia ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.
Le modalità per il pagamento del TFR (tempistiche e rate) variano a seconda che i requisiti pensionistici siano stati maturati entro il 31 dicembre 2013 o successivamente nonché a seconda del motivo della cessazione (dimissioni volontarie, pensionamento per limiti di età o di servizio, ecc.).
Ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue:
Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione, e viene liquidato dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (CIRCOLARE INPS N. 73). Da quel momento l’INPS avrà 3 mesi di tempo per provvedere al versamento del TFR.
Chi ha invece maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2013 percepirà invece:
Per il docenti con contratto di supplenza breve o fino al 30 giugno, il TFR viene liquidato dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto e l’INPS avrà 3 mesi di tempo per provvedere al versamento del TFR all’insegnante. Pertanto, tale somma verrà effettivamente percepita dall’insegnante tra il 12esimo e il 15esimo mese successivo alla scadenza del contratto.
Così, infatti, dispone l’art. 3 comma 2 della Legge 28 marzo 1997 n. 79 così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147: la liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di servizio, avviene decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (è proprio questo il caso di una supplenza breve nella scuola).
Decorsi 15 mesi senza il pagamento del TFR il docente avrà diritto ad ottenere il pagamento degli interessi di mora.
Si ricorda, inoltre, che il trattamento di fine rapporto matura in seguito a un incarico di supplenza di almeno 15 giorni continuativi nello stesso mese: frazioni inferiori ai 15 giorni non sono conteggiate come un mese di servizio e non danno quindi diritto al pagamento del TFR.
In particolare così come precisato dalla C.M. n. 121 del 7 novembre 2002:
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