Molto indicativa in proposito è la Sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 09 dicembre 1997, n. 1845 che recita: “L’esercizio del potere di trasferimento per incompatibilità ambientale degli insegnanti, previsto dall’art. 70 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, s’inquadra nel più generale potere organizzatorio che all’amministrazione scolastica è attribuito per garantire la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa e si concreta in un atto che, basandosi su una valutazione eminentemente discrezionale, deve essere congruamente motivato al fine di rendere possibile il sindacato del giudice amministrativo a tutela degli interessi legittimi dei docenti; pertanto, il provvedimento in questione deve indicare, con sufficiente chiarezza, a seguito degli accertamenti svolti, le ragioni di incompatibilità oggettiva che costituiscono ostacolo alla permanenza del docente nella scuola o nella sede, tanto più che l’art. 70 cit., non indica i singoli casi che possono determinare l’esigenza del trasferimento, rimettendone l’individuazione al prudente e perciò puntuale e rigoroso accertamento ad opera dell’autorità preposta alla tutela del buon andamento del servizio e delle relative esigenze ” (Consiglio Stato, sez. VI, 09 dicembre 1997, n. 1845).
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Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale ultima modifica: 2016-10-22T16:28:54+02:00 daLa Voce della scuola, 16.5.2024. Questa mattina a Milano, presso l’ISS Schiaparelli-Gramsci si è svolto…
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