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Illegittima la sanzione disciplinare al personale della scuola se la contestazione arriva dopo 20 giorni dal fatto

Orizzonte Scuola,  28.9.2015.  

Da quando è entrato in vigore il così chiamato “decreto Brunetta” che ha ampliato in maniera esagerata i poteri disciplinari dei dirigenti scolastici, è incrementato in modo significativo il contenzioso nelle nostre scuole.

Come ha avuto modo di ricordare il Consiglio di Stato il 15 luglio 2015 nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, alla gravità delle infrazioni addebitate ed alla conseguente sanzione da infliggere, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo per gli aspetti relativi alla manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento del fatto (D.Lgs. n. 165/2001).

Sulla stessa onda il Tar Lazio che il 30 giugno 2015 affermava: ” La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal Giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento”.Uno degli aspetti preliminari, più
importanti, nell’ambito del procedimento disciplinare, è il rispetto dei termini perentori come normati dal dal DLGS 165 del 2001.

Il Tribunale di Bologna con sentenza del 23 marzo 2015, in merito all’avvio del procedimento disciplinare che deve avvenire entro 20 giorni dalla notizia di comportamenti punibili, rileva che ” la conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, da cui scaturisce l’obbligo di tempestiva contestazione (entro venti giorni) non può essere confusa con l’accertamento dei fatti in sede di procedimento disciplinare. Come risulta dal testo normativo, ai fini della contestazione, è sufficiente la semplice “notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo…”, mentre l’accertamento completo dei fatti, che va svolto nel procedimento disciplinare in contraddittorio con il dipendente, costituisce il presupposto per l’applicazione di un’eventuale sanzione”.

Nel caso trattato dal Tribunale di Bologna, che riguardava una collaboratrice scolastica, questo ha accertato la violazione del termine di venti giorni, previsto dall’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, per la tempestività della contestazione disciplinare. “Infatti, sia che si consideri come dies a quo la data della prima segnalazione dell’evento, disciplinarmente rilevante, e cioè il 6 febbraio 2014 (data della nota di E.A.), sia che si faccia riferimento alla data in cui il Dirigente Scolastico ha acquisito piena consapevolezza della rilevanza disciplinare dei fatti segnalati (data che nella migliore delle ipotesi non può essere collocata successivamente all’11 febbraio 2014, allorché venne inviata dal Dirigente Scolastico la segnalazione all’Ambito Territoriale), il termine di venti giorni (che
sarebbe scaduto, nel primo caso, il 26 febbraio 2014 e, nel secondo, il 3 marzo 2014) risulta comunque superato, anche volendo applicare, in via analogica, quella giurisprudenza che scinde, anche a fini sostanziali, gli effetti della spedizione a favore del mittente e quelli della ricezione a favore del destinatario.

Nella specie, infatti, l’atto di contestazione, datato 3 marzo 2014, risulta essere stato consegnato all’Ufficio Postale per la spedizione il 4 marzo 2014 e, cioè, il ventunesimo giorno successivo alla notizia dei comportamenti punibili”. Concludendo
che la sanzione disciplinare ” essendo stata inflitta ad esito di un procedimento disciplinare avviato sulla base di una contestazione, per legge, non tempestiva, va dichiarata illegittima”.

Illegittima la sanzione disciplinare al personale della scuola se la contestazione arriva dopo 20 giorni dal fatto ultima modifica: 2015-09-29T04:06:23+02:00 da
Gilda Venezia

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