Immissioni in ruolo 2019/20, precedenze assegnazione sede. Ecco quali

Orizzonte Scuola, 12.8.2019

– Immissioni in ruolo 2019/20: precedenze legge 104/92 valgono non per scelta provincia ma per scelta scuola. Vediamo quali sono tali precedenze.

Precedenze per scelta sede

Nell’ambito delle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito regionali, le precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non operano riguardo alla scelta della provincia.

Pertanto, gli interessati scelgono la provincia esclusivamente in base all’ordine con cui sono inseriti in graduatoria, mentre potranno far valere le eventuali precedenze in fase di assegnazione della sede (scuola).

Le precedenze operano nella scelta della sede (scuola), secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità.

Quanto ai docenti delle graduatorie ad esaurimento, essendo assunti in ambito provinciale (ossia nella provincia di inserimento in GaE), non devono scegliere alcuna provincia e beneficiano anch’essi delle precedenze, di cui alla legge 104/92, in fase di assegnazione della scuola.

Le precedenze

Le istruzioni operative, relativamente alle precedenze legge 104/92, come suddetto, rinviano al CCNI sulla mobilità 2019/22:

La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. 

Nell’articolo 13 del Contratto è indicato l’ordine delle precedenze:

  • disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  • personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94;
  • genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;
  • assistenza al coniuge;
  • figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli (attestante l’impossibilità oggettiva ad assistere il genere) non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

Validità precedenza

Il personale disabile, di cui all’articolo 21 e all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 può usufruire della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.

Il personale che, invece, presta assistenza a soggetto disabile grave (figlio, coniuge, genitore), beneficia della precedenza per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.

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Immissioni in ruolo 2019/20, precedenze assegnazione sede. Ecco quali ultima modifica: 2019-08-13T04:24:28+02:00 da
Gilda Venezia

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