Immissioni in ruolo, compatibilità con altri lavori: aspettativa e part-time

di Fabrizio De Angelis,  La Tecnica della scuola, 19.8.2019

– È stato firmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, il decreto che autorizza le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2019/2020 – di 53.627 docenti per la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo e secondo grado.

Le operazioni di nomine in ruolo per le assunzioni sono già avviate da prima di ferragosto e saranno ultimate entro il 31 agosto 2019.
Tuttavia, ci pare importante fare chiarezza su un aspetto molto importante, nonchè molto richiesto dai nostri lettori, ovvero la compatibilità dell’assunzione a scuola con altri lavori.

Prima di iniziare, bisogna però ricordare che la scuola fa parte del comparto pubblico e pertanto è valido il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: lo stabilisce l’articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94.

Ciò significa che per essere immessi in ruolo bisogna essere non occupati, quindi se il destinatario di assunzione a scuola ha un contratto di lavoro in essere, questo deve cessare.

Immissioni in ruolo 2019: richiesta di part-time

Esiste tuttavia un’alternativa: il futuro dipendente pubblico può richiedere il part-time, ovvero l’unica possibilità  di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto, nel settore privato, oppure di poterne mantenere due contemporaneamente è quella di chiedere al momento della sottoscrizione del contratto, di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time al 50%,

Se si sceglie questa opzione sarà possibile mantenere contemporaneamente le due attività, purché non siano entrambe pubbliche.

Immissioni in ruolo 2019: la richiesta di aspettativa

Chi verrà assunto a scuola può anche seguire un’altra strada, ovvero quella dell’aspettativa.
Infatti, nel momento stesso della sottoscrizione del contratto si può chiedere l’aspettativa per un anno sia per motivi familiari o personali, che per motivi di studio. Ma solo per questi motivi: non è possibile infatti chiedere l’aspettativa  “per mantenere un altro lavoro in essere”.

Infatti il contratto nazionale di lavoro della scuola consente di poter “effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova”, per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l’articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (collegato al lavoro), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l’incompatibilità durante il periodo di fruizione dell’aspettativa.

Bisogna evidenziare che per usufruire dell’aspettativa, è sufficiente l’atto di sottoscrizione del contratto non necessariamente la presa di servizio. Ma la conditio sine qua non è che non è possibile mantenere due attività lavorative contemporaneamente, ma è consentito effettuare un’altra esperienza. Il posto ottenuto a scuola, sarà conservato.

Facciamo ulteriormente chiarezza: chi è già impiegato nel settore privato, in caso di assunzione a tempo indeterminato a scuola come docente o ATA, se volesse accettare tale posto prima deve risolvere

Assunzioni scuola e altre attività: dottorati di ricerca e borse di studio

Non esiste invece incompatibilità fra assunzione a scuola e dottorato di ricerca o borsa di studio. Infatti, a tal proposito, è possibile richiedere un periodo di aspettativa, in base a quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011.

Immissione in ruolo docenti e libera professione

Solo il personale docente, con contratto a tempo indeterminato, può esercitare la libera professione, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 DLgs 297/94).

Il contratto con l’azienda privata, e poi, nel momento in cui sottoscrive il contratto a tempo indeterminato come docente o ATA, può richiedere l’aspettativa per 12 mesi.

Immissioni in ruolo docenti 2019: ripartizione del contingente

Il contingente è ripartito, in ogni provincia, al 50% tra GAE e graduatorie di merito delle procedure concorsuali (Concorso 2016, Concorso straordinario per primaria e infanzia e Concorso 2018 per la scuola secondaria). Eventuali posti non assegnabili alle GAE (per esaurimento delle stesse) si aggiungono a quelli disponibili per i concorsi.
Dal concorso 2016 si assumono tutti i docenti inclusi in graduatoria compresi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo. I posti residuati per esaurimento del concorso 2016 sono assegnati alle GRM del concorso straordinario per la primaria e l’infanzia e alle GRME del concorso 2018 per la secondaria. Saranno utilizzabili le graduatorie di merito dei concorsi pubblicate entro il 31 agosto.

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Immissioni in ruolo, compatibilità con altri lavori: aspettativa e part-time ultima modifica: 2019-08-20T04:17:05+02:00 da
Gilda Venezia

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