Immissioni in ruolo: domanda di assunzione sarà obbligatoria o si potrà rifiutare mobilità nazionale?

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di Lalla,  Orizzonte Scuola  29.6.2015.  

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L’entusiasmo per le 102.734 viene smorzato in questi giorni dall’analisi delle procedure (attraverso 3 complicate fasi) descritte nel maxiemendamento approvato dal Senato il 25 giugno scorso.

Per essere assunti con le procedure determinate dal DDL scuola bisognerà presentare domanda di assunzione.

Il comma 102 dice che sarà pubblicato un apposito avviso in Gazzetta Ufficiale, in cui saranno indicati i termini per la domanda di assunzione, le modalità per esprimere le preferenze tra tutte le province. Sarà inoltre indicato come si riceverà la proposta di assunzione, e cosa comporterà l’accettazione e la rinuncia.

Sappiamo già che la fase A delle assunzioni (quella svolta secondo l’ancora vigente art. 399 del T.U.) sarà svolta regolarmente, secondo le procedure che saranno disposte dagli Uffici Scolastici.

Per gli insegnanti che parteciperanno invece alle procedure in deroga al T.U. sappiamo già che avranno dieci giorni di tempi per accettare la proposta di assunzione. In caso di mancata accettazione entro i predetti termini, tali docenti non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni.

I soggetti che non accettanno la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase, non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 97.

Quindi, ciò che accadrà una volta presentata la domanda di assunzione, è abbastanza chiaro.

Il problema è: il docente che si rifiuta di partecipare alla mobilità nazionale, o anche solo di essere assunto sui posti dell’organico potenziato piuttosto che su quelli di organico di diritto, potrà mantenere la permanenza nelle Graduatorie ad esaurimento?

Una graduatoria nata come provinciale, può essere trasformata in nazionale, ferme restando le motivazioni che avranno spinto gli estensori del provvedimento a tale decisione?

Da un lato sappiamo che (comma 105) le graduatorie ad esaurimento perderanno efficacia per contratti di qualsiasi tipo e durata solo se esaurite. Dall’altro (comma 108) sappiamo che tali graduatorie continueranno ad essere utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo fino al loro totale scorrimento.

Dunque, sarà possibile obbligare alla domanda, con il rischio di mobilità nazionale, se le graduatorie ad esaurimento continueranno comunque ad esplicare la propria efficacia anche nei prossimi anni?

Qualora la mancata presentazione della domanda dovesse comportare la cancellazione dalle stesse, il docente potrebbe reiscriversi in II fascia delle graduatorie di istituto, ma nel 2017, alla scadenza del triennio di vigenza delle attuali graduatorie. Nel frattempo dovrebbe essere stato espletato un altro concorso per titoli ed esami.

Si tratta di un passaggio delicato del DDL, che forse non è stato attenzionato. Nella prima stesura della Buona Scuola (settembre 2014) si era parlato di un censimento per contare chi fosse veramente interessato all’assunzione a queste condizioni (mobilità territoriale e anche professionale), poi non se ne fece nulla. Ma alla fine di giugno 2015 siamo esattamente nelle stesse condizioni: sarà impossibile imporre una assunzione a livello nazionale?

Non è neanche da trascurare che quella del 2015/16 sarà una sede provvisoria e che per avere la sede definitiva la maggior parte dei neoimmessi in ruolo dovrà partecipare al piano di mobilità straordinaria

Dalle istruzioni operative del Ministero ci si aspetta maggiore chiarezza rispetto al contenuto del DDL. DDL riforma scuola. Per il 2016/17 previsto piano straordinario mobilità territoriale e professionale. Come funziona

Immissioni in ruolo: domanda di assunzione sarà obbligatoria o si potrà rifiutare mobilità nazionale? ultima modifica: 2015-06-29T07:56:31+02:00 da
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