Immissioni in ruolo. I bug del Miur: mancano indicazioni per comunicare supplenza

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di Paolo Pizzo  Orizzonte Scuola,  4.9.2015.  

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Uno dei quesiti più ricorrenti che giungono in redazione è quello relativo alla possibilità o meno che avrebbero i docenti neo assunti di poter svolgere l’anno di prova nella propria provincia nel caso si ottenesse un incarico a tempo determinato. Facciamo il punto.

Ricordiamo che i docenti che hanno ricevuto la proposta di immissione in ruolo per la fase B hanno tempo fino all’11 settembre di accettare o meno tale proposta di assunzione.

Nel frattempo gli ATP stanno provvedendo alle normali nomine provinciali a tempo determinato (nella speranza che si rispetti il termine dell’8 settembre imposto loro dal MIUR).

Tali nomine possono ovviamente riguardare anche i docenti neo immessi in ruolo. Per loro è infatti prevista la sola nomina giuridica del ruolo con differimento dell’assunzione nel caso dovessero nel frattempo ottenere un incarico a tempo determinato fino ad almeno il 30/6. A tal proposito si precisa che non importa la classe di concorso/sostegno nella quale otterranno eventualmente l’incarico (che può anche non coincidere con quella di immissione in ruolo), né tanto meno la consistenza oraria della supplenza (cattedra o spezzone). L’importante è che sia con termine almeno 30/6 e svolta nella scuola statale.

Fatta questa premessa, la domanda in questi giorni più ricorrente è: “posso svolgere l’anno di prova accettando l’incarico a tempo determinato anche se questo riguarda una supplenza su sostegno o altra classe di concorso rispetto a quella per la quale ho ottenuto la nomina in ruolo”?

Devo dire che la domanda è quest’anno sicuramente più ricorrente rispetto agli altri anni. Non dimentichiamo infatti che una bella fetta delle assunzioni della fase B ha riguardato il sostegno I grado. Considerata la disponibilità di posti rispetto alle domande inviate sono stati infatti assunti sulla AD00 almeno 1/3 dei docenti che figuravano nella graduatoria ad esaurimento con punteggio maggiore nel II grado (anche 183 o 187 pp.), quindi appartenenti a classe di concorso come l’ A050 oppure A037 o A246 e con sostegno AD02 , in possesso del titolo di specializzazione del I grado in quanto inseriti per esempio anche nella A043 con punteggio bassissimo (es. 23 o 27 pp.).

Risulta anche non meno diffuso il caso dei docenti che avevano il punteggio più alto in AD03 assunti anch’essi nella AD00. Docenti che quindi per esempio figuravano con punteggio alto in A025/AD03 (II GRADO) e presenti con punteggio bassissimo in A028/AD00 (I GRADO).

In tali casi è da ritenere quasi scontato che se tali docenti dovessero essere destinatari di un incarico a tempo determinato nella propria provincia, lo saranno per la classe di concorso in cui hanno sempre lavorato e caricato il maggior punteggio (in questo caso nel II grado). Risulterà infatti quasi impossibile un incarico nel sostegno I grado ovvero nel grado in cui sono stati destinatari di nomina a tempo indeterminato.

Volendo invece fare un esempio per la specifica classe di concorso e quindi non sul sostegno, uno dei casi sicuramente più diffusi in questa fase B è stato quello del docente con punteggio alto nella A060 (II GRADO) assunto in ruolo nella A059 (I GRADO) con punteggio bassissimo.

In questi casi chi potrà svolgere l’anno di prova? E soprattutto, c’è differenza se l’assunzione è stata effettuata sul sostegno piuttosto che sulla classe di concorso?

Una delle prime note ministeriali sull’argomento è la 3699 del 2008 la quale dispone che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto dell’anno scolastico precedente (nel nostro caso 31/8/2015), e in servizio nell’anno scolastico in corso (nel nostro caso 2015/16) come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.

Tale possibilità è stata poi ogni anno rinnovata dal MIUR con altrettante note che richiamavano quella appena citata.

Dunque la nota indica chiaramente che il periodo di prova è ritenuto valido “purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini…”

Sicuramente se si tratta dello stesso insegnamento o dello “stesso” sostegno, penso per esempio a chi è stato assunto in ruolo nella A059 e sarà destinatario di un incarico in tale classe di concorso; oppure a chi è stato assunto nella primaria sostegno e sarà destinatario di un incarico su tale posto, il problema neanche si deve porre.

Apparentemente invece più problematico appaiono i casi inizialmente evidenziati, cioè chi avrà un incarico nel II grado sostegno (per es. AD02 o AD03) o nella classe di concorso sempre del II grado es. A037 o A050 ed è però stato assunto nel sostegno I grado o nella A059 (sempre I grado).

Come più volte detto nel servizio di consulenza e precisato nelle note diramate sull’argomento da alcuni USR, sono considerate materie affini, in riferimento al periodo di prova, quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo.

Inoltre, ed è sicuramente il caso che interesserà di più: circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, va considerato che per l’assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione.

Pertanto per tutti i casi sopra evidenziati, una volta accertato che le due materie (es. A059/A060) possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o abilitazione posseduta, sarà possibile svolgere l’anno di prova durante l’incarico a tempo determinato.

Ma la stessa cosa deve valere per tutti gli assunti sul sostegno in quanto bisogna avere come riferimento non tanto il titolo di specializzazione posseduto, piuttosto le cassi di concorso da cui tali specializzazioni “dipendono”.

Infatti, se il docente è inserito nella AD02 o AD03 lo è perché figura necessariamente in una classe di concorso (es. A050 o A019). Stessa cosa per il sostegno I grado: se un docente figura nella AD00 è perché è inserito nella graduatoria di una delle classi di concorso del I grado (A043/A059 ecc.). Giova infatti ricordare che il sostegno non è una classe di concorso, ma solo un elenco in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo. E con quale punteggio? Con lo stesso punteggio della classi di concorso di appartenenza da cui appunto dipende l’elenco.

A mo’ di esempio il docente assunto in fase B sul sostegno I grado e che avrà un incarico a tempo determinato nella A050 (II grado), potrà tranquillamente svolgere l’anno di prova se l’assunzione sul sostegno I grado “dipende” dalla classe di concorso A043 che è affine alla A050, in quanto entrambe possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo. E ciò quindi indipendentemente dal fatto che si è stati assunti sul sostegno e si svolga l’incarico su materia.

E la stessa cosa vale per tutti gli altri casi.

Bisognerà quindi partire dalla classe di concorso e dal tipo di titolo di accesso o abilitazione posseduta per valutare se si rientra nei casi delle materie affini, senza quindi considerare se poi il ruolo o l’incarico a tempo determinato si siano avuti sul sostegno.

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Immissioni in ruolo. I bug del Miur: mancano indicazioni per comunicare supplenza ultima modifica: 2015-09-04T18:52:57+02:00 da
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