Immissioni in ruolo, neoassunti possono chiedere il part-time. Ecco come

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 Orizzonte Scuola, 9.8.2018

– La nota Miur n. 35110 del 2 agosto 2018 fornisce indicazioni in merito alle operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2018/19.

Il punto A.15 delle istruzioni così prevede:

E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .

Il personale neoassunto, dunque, può chiedere di stipulare un contratto part-time. Ricordiamo quando e come può chiederlo, riportandolo tutte le informazioni utili al riguardo.

Presentazione domanda

La domanda va presentata all’atto della stipula del Contratto.

Precedenze

Nella concessione del part-time hanno la precedenza i docenti:

  • il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche
  • che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
  • con figli conviventi di età non superiore a 13 anni
  • con figli conviventi in situazione di handicap grave

Discrezionalità dell’Amministrazione

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non è automatica ma è sottoposta al vaglio dell’Amministrazione, che valuta la richiesta sulla base di tre elementi:

  • la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l’a.s. in corso, l’aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima)
  • l’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione
  • l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

Durata

Il part time si chiede per due anni scolastici.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto, entro il 15 marzo di ciascun anno.

Orario di servizio

La durata minima dell’orario di servizio deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  1. a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) ;
  2. b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni), del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale). La fruizione del part time in determinati periodi del mese o dell’anno sarà possibile solo se lo consente la programmazione dell’attività didattica;
  3. c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto) , come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61

L’articolazione dell’orario deve essere, in ogni caso, tale da assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

Docenti scuola dell’infanzia e primaria

Non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi di scuola di infanzia e primaria ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente.

Per gli insegnanti della primaria il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale. In ogni caso dovrà essere garantita l’unicità dell’insegnante, nonché l’unitarietà degli ambiti nell’intervento formativo.

Gli insegnanti di scuola di infanzia non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.

Retribuzione

Al docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Modelli domanda

Gli Uffici Scolastici Provinciali, in genere, pubblicano i modelli di presentazione delle domande. Di seguito alcuni facsimile.

Numero di domande accoglibili

Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

Lo speciale sulle immissioni in ruolo 2018/19

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