I docenti di ruolo in genere possono accettare delle supplenze a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del CCNL. In alcuni casi questo passaggio non è possibile.
Il decreto legge n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, ha modificato l’articolo 399 del D.lgs. 297/94 stabilendo cheIl 29 dicembre 2019 il legislatore ha modificato l’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, (poi nuovamente novellato dal decreto-legge n. 73 del 2021) disponendo che “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono […] ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità”.
Questo limite vale anche per l’articolo 36, comma 1, del CCNL scuola. Questo articolo stabilisce che: “il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.
In questi giorni l’USR Lazio ha prodotto anche una nota di chiarimenti, in cui spiega che:
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Immissioni in ruolo, quali docenti possono accettare supplenze? ultima modifica: 2021-10-04T17:28:02+02:00 da
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