In futuro mobilità solo su ambiti con vincolo triennale solo per neoassunti

Lucio Ficara, La Tecnica della scuola  8.8.2016

– Il caos sulla mobilità e le strane dichiarazioni del ministro Stefania Giannini, stanno creando un’ansia molto forte per i docenti che sperano in un rientro nella provincia di residenza.

Infatti molti docenti che insegnano da diversi anni fuori dalla provincia in cui hanno famiglia, vivono con la speranza di potere rientrare al più presto a casa loro, ma i timori di finire titolari su ambito e di restare bloccati per un triennio prima di fare un’altra volta la domanda di mobilità è molto forte. Il timore è fondato per il fatto che il ministro Stefania Giannini, il 2 agosto scorso, a Napoli in visita alla scuola elementare Madre Claudia Russo, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, aveva rilasciato la seguente dichiarazione: “Tutti coloro che volevano entrare o rientrare in mobilità potevano farlo quest’anno. Poi ci sarà un blocco per tre anni, dopodiché si procederà triennio per triennio dando così continuità didattica”.

Dichiarazioni che hanno alimentato ancora più disorientamento, oltre quello creatosi per i numerosissimi errori riscontrati nelle fasi B, C e D della mobilità 2016/2017.

Ma come stanno veramente le cose per il futuro?

In futuro la mobilità, già a partire da quella per il 2017/2018, che verrà richiesta nella prossima primavera, salvo modifiche dell’attuale legge 107/2015, avverrà solo su ambito. Quindi i docenti titolari di ambito potranno chiedere il trasferimento tra ambiti diversi, mentre i docenti titolari su scuola potranno trasferirsi su un ambito territoriale. In ogni caso chi si trasferirà perderà la titolarità su scuola e l’acquisirà su ambito.

Anche i docenti soprannumerari in una scuola verrebbero spostati d’ufficio o a domanda su un ambito territoriale. Nelle nuove norme allo studio del Miur, potrebbero non essere esclusi dal finire nell’ambito territoriale anche i docenti beneficiari della legge 104/92. Infatti è previsto dalla legge 107/2015 la presenza negli ambiti di docenti beneficiari di precedenza ai sensi della legge 104. Nel comma 79 dell’art.1 della legge 107/2015 si parla di precedenza nell’assegnazione della sede dall’ambito ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Quindi non si escludono dalla titolarità di ambito nemmeno i docenti che hanno la 104 personale, la conseguenza potrebbe essere che a finire in ambito, senza precedenza di assegnazione della sede, possano essere anche i docenti che abbiano il beneficio della legge 104 per assistenza ai familiari. In buona sostanza sembra, ma non c’è ancora alcuna decisione in merito, che anche le regole per l’individuazione dei perdenti posto potrebbero cambiare.

Stabilito che i trasferimenti da ora in poi saranno su ambito, non è assolutamente vero, almeno per le norme vigenti al momento, quello che sostiene il Ministro Stefania Giannini sul blocco triennale dei trasferimenti per chi è già da quest’anno titolare su ambito. Infatti non esiste nessuna norma che blocca triennalmente, anche se si è soggetti all’incarico triennale da “Chiamata diretta”, i docenti entrati in ruolo entro il 2014/2015. Per cui se un docente in fase B della mobilità è stato trasferito su ambito territoriale con la mobilità 2016/2017, il prossimo anno è libero di presentare altra domanda di trasferimento su altro ambito. Cosa diversa è invece per i neoassunti che hanno avuto l’ambito di titolarità, per costoro, salvo chiarimenti successivi, potrebbe essere applicato il vincolo triennale di permanenza su ambito territoriale di titolarità.

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In futuro mobilità solo su ambiti con vincolo triennale solo per neoassunti ultima modifica: 2016-08-09T08:45:19+02:00 da
Gilda Venezia

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