dal profilo FB di Max Bruschi, 7.8.2018
– In memoria del #comma131 e del divieto #36mesi, posto il paragrafo del commentario alla #buonascuola che gli avevo dedicato, pregando che qualcuno provvedesse ad abrogarlo prima che si verificassero grossi guai.
Evito di commentare quanto ho letto a difesa del comma incriminato, perché mi sembra di aver già detto tutto nel 2015.
“… Assolutamente problematica, invece, l’applicazione del comma 131. Si prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 (prorogato poi al 2016/17, ndr), scatti il computo di un massimo di tre supplenze su posti vacanti e disponibili, accumulati i quali al supplente non potrebbe più essere conferito alcun contratto di supplenza nello Stato.
Si tratta, sia detto senza mezzi termini, di un orrore giuridico. La direttiva 1999/70/CE recepisce l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP (sono le “parti sociali” europee) sul lavoro a tempo determinato. I principi dell’accordo sono i seguenti: “6. … i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento”; “7…. l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi;” “8. … i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori”.
Nelle definizioni, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona “con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico”.
Applicato al mondo scolastico, e come evidenziato dalla stessa nota sentenza “Mascolo” della Corte di giustizia europea, detto principio rende possibili le supplenze dovute alla sostituzione temporanea di personale per qualsiasi motivo assente (posti vacanti), ovvero per la copertura di posti dovuti alle fluttuazioni delle esigenze scolastiche o ancora, in via residuale, tra una procedura concorsuale e l’altra.
Quando si ha “abuso”? Quando per l’appunto il personale a tempo determinato è usato per coprire esigenze “stabili nel tempo” quali i posti vacanti e disponibili, e per un periodo ben superiore alle necessità tecniche connesse alle procedure di assunzione. Nel pubblico, tra un concorso e l’altro. In sostanza, non è lecita la proroga oltre i 36 mesi di contratti a tempo determinato, dovuti alla mancata indizione di concorsi o al non attingere alle graduatorie per titoli preordinate alle assunzioni stesse (e dunque, GAE). Sin qui, forse, tutto chiaro.
Ma in questione non è il contratto individuale, cioè la persona chiamata a ricoprire un determinato incarico sulla base di regolari procedure definite per legge (la 124/1999) e per regolamenti attuativi. Non a caso, la sentenza Mascolo ritiene incompatibile con l’ordinamento europeo uno specifico comma del regolamento supplenze: quello che consente di prolungare le supplenze (non i supplenti…) su posti vacanti e disponibili, senza termini specifici per le procedure di assunzione in ruolo, ovvero senza rispettare tali termini.
Una lettura diversa dell’ordinamento europeo avrebbe l’effetto paradossale di punire l’incolpevole lavoratore. Nel caso della scuola, non esiste la “discrezionalità” che consente al soggetto pubblico di non assumere, ricorrendo a provvedimenti o prassi organizzative (se a me, dirigente, mancano di colpo tutti i funzionari, sono comunque nelle condizioni di operare), perché è proprio il supplente l’unica strada per poter assicurare il servizio. In sostanza, agli occhi della CE, nel momento in cui Nevio si trova a ricoprire per più anni cattedre “vacanti e disponibili”, si ha non l’illegittimità del contratto a Nevio, ma un abuso di contratto a tempo determinato (monetizzabile secondo giurisprudenza consolidata) nel momento in cui non si è provveduto ad attivare le procedure concorsuali o a coprire quei posti attraverso procedure in essere.
La monetizzazione non è solo un risarcimento del danno a Nevio per “mancata opportunità”, ma, attingendo al pubblico erario, è una multa allo Stato inadempiente. Le “istruzioni” per le assunzioni in ruolo, con le loro tabelle che indicano con precisione i posti vacanti e i coefficienti in base ai quali posso assumere solo una percentuale di detti posti, sono una dichiarazione di colpa lampante: non del Miur, ma dell’insieme di norme e procedure che manomettono il diritto europeo e un principio giuslavoristico di cui si trova traccia, nell’ordinamento italiano almeno sin dal 1932.
Non a caso, per il sostegno, il problema non si pone più, grazie al piano Carrozza (D.L. 104/2013, conv. in L. 128/2013) che ha fissato la copertura dei posti in organico.
La disciplina scolpita dal comma 131 fa slittare, indebitamente, i termini della questione: si inibisce Nevio dal ricoprire quel ruolo, ma è “quel ruolo” a tempo determinato ad essere abusivo, non Nevio. Ed è inevitabile che questa prescrizione potrebbe trovare un argine immediato nella tutela giurisdizionale dei giudici del lavoro, costringendo Nevio a ricorrere all’avvocato per vedersi riconoscere il suo buon diritto, e lo Stato a pagare i danni. Una tale situazione ha peraltro un precedente: a fronte di sentenze di condanna, il direttore pro tempore dell’USR Lombardia emanò disposizioni agli ambiti territoriali competenti stabilendo che “non potranno essere stipulati con i ricorrenti nuovi contratti a tempo determinato stante che il carattere illecito dei contratti vieta all’amministrazione di avvalersi nuovamente di quel lavoratore per il futuro”. Un solo dirigente ritenne di dar corso a quella prescrizione, e dovette fare precipitosamente marcia indietro.
Ora, nella situazione astratta di Nevio, l’organo preposto (l’ambito territoriale o, con sempre maggior frequenza dovuta all’esaurirsi progressivo delle GAE, il dirigente scolastico) si troverebbe nella condizione di dover violare o la L. 124/1999, non sottoscrivendo il contratto con l’avente titolo; o di dover violare il proposto comma 131.
C’è una ulteriore ricaduta. L’applicazione del comma in commento porterebbe all’impossibilità lavorativa su posti vacanti e disponibili per tutti coloro i quali, negli anni futuri, ricoprirebbero supplenze su posti vacanti e disponibili sulla base di procedure dettate per legge, non per “colpa loro”, ma perché lo Stato o avrebbe negato la facoltà assunzionale al 100%, oppure avrebbe omesso di bandire i concorsi. Se si dimostrasse che, di anno in anno, si è proceduto alla copertura e che casomai il posto è vacante perché il contingente di inseriti nelle GM concorsuali è risultato inferiore ai posti disponibili, l’abuso non sarebbe configurabile: perché sarebbe Nevio a non avere le carte in regola. Pertanto, l’abuso sarebbe nullificato, in re ipsa, stabilendo, in tutti i casi ove sia consentito il ricorso a supplenze nella pubblica amministrazione (e dunque per il personale docente e per il personale ATA), la parificazione delle facoltà assunzionali al 100% dei posti vacanti e disponibili.”
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In memoria del comma 131 ultima modifica: 2018-08-09T06:23:08+02:00 da