Incidente a scuola, anche il Miur deve rispondere per danni

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La responsabilità per culpa in vigilando, con conseguente obbligo di risarcire i danni, che l’articolo 2048 pone in capo ai genitori di figli minorenni, può essere superata dalla dimostrazione di aver fornito loro una educazione «adeguata». È uno dei passaggi della sentenza del Tribunale di L’Aquila, del 27 gennaio 2015 n. 86 , che affronta l’intricato tema della distribuzione della colpa in un incidente scolastico.

La vicenda
Durante un’assemblea di classe autorizzata all’interno del laboratorio di chimica dell’istituto, un alunno rimaneva ustionato sul collo e sul viso dopo essere stato spruzzato con una pipetta contenente una sostanza ustionante da un compagno. Da qui la richiesta di circa 100mila euro per risarcimento danni dei genitori. In realtà, come successivamente accertato, il convenuto aveva reagito ad un primo spruzzo da parte della vittima, prendendo però la seconda pipetta direttamente dal recipiente delle sostanze pericolose. Per cui, considerato anche che egli frequentava la seconda classe di un istituto superiore, il tribunale ne ha comunque individuato la colpa nell’aver utilizzato «sconsideratamente» oggetti «potenzialmente pericolosi».

Responsabilità dei genitori
Ciò detto, prosegue la sentenza, «il riconoscimento della capacità di intendere e volere del minore e, quindi, della sua responsabilità non preclude in astratto il riconoscimento di una responsabilità anche in capo ai genitori ovvero agli insegnanti ex art. 2048 c.c. ovvero un concorso di responsabilità di costoro». Tuttavia, nel caso specifico il giudice l’ha esclusa ritenendo accertato che i genitori avessero «impartito un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari», ed esercitato «una vigilanza adeguata all’età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti». «A tal fine – prosegue la sentenza rifacendosi alla Cassazione (4481/2001) – non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio […] quando risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l’ambiente extrafamiliare». Del resto, per il tribunale, il fatto in sé non denota «una cattiva educazione, ma piuttosto una immaturità ovvero una imprudenza, dovuta probabilmente anche al contesto (una pausa ricreativa nell’ambito di un’assemblea di classe)». Dalla prova orale era infatti emerso che si trattava di un «ragazzo seguitissimo» dai genitori, i quali gli impartivano «consigli e direttive di comportamento sociale e collettivo». Per cui, poteva ritenersi raggiunta la prova liberatoria ex articolo 2048 c.c. ed esclusa la responsabilità dei genitori.

Responsabilità docenti e Ministero
Il tribunale, poi, dopo aver ravvisato la legittimazione passiva del Ministero, accogliendo l’eccezione dell’istituto, ha approfondito la questione della responsabilità dei docenti. In particolare, nonostante vi fosse già stata una condanna penale (non ancora definitiva) dell’insegnante – perché aveva lasciato soli gli alunni -, e del dirigente scolastico – perché aveva autorizzato l’assemblea nel laboratorio di chimica – ha scagionato il primo perché dalla normativa di settore non emerge un obbligo di presenza e vigilanza costante dell’insegnante durante le assemblee. Mentre, ha ritenuto responsabile il dirigente per aver permesso lo svolgimento dell’assemblea nell’ora di chimica, ed il ministero dell’Istruzione in virtù del rapporto di immedesimazione organica.

Infine ha riconosciuto anche il concorso di colpa dell’alunno ustionato (nella misura del 25%) per aver volontariamente partecipato al gioco delle pipette, mentre avrebbe ben potuto allontanarsi. De restante 75%, dunque, rispondono in solido il Ministero (45%) e l’alunno (30%).

Incidente a scuola, anche il Miur deve rispondere per danni ultima modifica: 2015-06-03T07:04:40+02:00 da
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