Orizzonte Scuola, 25.1.2021.
Nei giorni scorsi il Ministero ha presentato ai sindacati il nuovo PEI, ossia il Decreto n. 182 del 28 dicembre 2020, la nota del 13 gennaio con la quale è stato trasmesso alle scuole, le Linee Guida. Numerose le criticità riscontrate, il Ministero stesso che ci saranno misure di accompagnamento che chiariranno i passaggi più controversi.
Il primo, prontamente segnalato dalla nostra redazione, riguardal’assegnazione delle ore di insegnamento e il rischio della diminuzione, nel medio e lungo periodo, degli insegnanti di sostegno. Una questione spinosa e una risposta del Ministero ancora aperta.
Nel corso dell’incontro al Ministero i sindacati hanno evidenziato un’altra criticità.
Nel Decreto interministeriale n. 182 del 28 dicembre 2020 si legge
Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato:
a. se l’alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l’alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
c. se l’alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
d. se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio
Le Linee Guida approfondiscono
“Rientrano nell’opzione “C”[ Segue un percorso didattico differenziato] le situazioni in cui non sussistono le condizioni neppure per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile, se non con forzature eccessive e inopportune, definire obiettivi didattici sui quali si possa poi esprimere una seria valutazione degli apprendimenti. In questi casi si può decidere l’esonero totale dall’insegnamento di tale disciplina, per cui non sono previsti obiettivi disciplinari da raggiungere e, non essendoci di conseguenza valutazione, non si definiscono i relativi criteri. L’esonero è deciso dal Consiglio di classe, non solo dall’insegnante titolare della disciplina, e deve costituire una scelta eccezionale derivante da impedimenti oggettivi o incompatibilità, non da mere difficoltà di apprendimento.
In questi casi si specifica che per la disciplina in questione è stato deciso l’esonero e, di conseguenza, si indica quali attività alternative vengono svolte in quelle ore, nonché come vengono
organizzate e valutate. Se rientrano tra gli interventi connessi alle dimensioni del Profilo di Funzionamento – Sezione 5 – le modalità di verifica, con relativi esiti attesi, dovrebbero essere già
state definite, ed è sufficiente un rinvio.”
Di conseguenza, il modello di certificazione delle competenze deve indicare la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze.
UIL Altro elemento di criticità sta nel fatto che nel provvedimento per l’alunno disabile della scuola secondaria si prevede la possibilità di “esonero da alcune discipline di studio”, le linee guida parlano di sostituzione di tali discipline con attività alternative, senza però chiarire dove e con chi va l’alunno. Non si può correre il rischio di tornare alle classi differenziali ante legge 118/71.
FLCGIL “Le linee guida prevedono inoltre che, eccezionalmente, in caso di impedimenti oggettivi o incompatibilità, non attribuibili a mere difficoltà di apprendimento, il consiglio di classe possa decidere l’esonero dell’alunno da un specifica disciplina, indicando quali attività alternative vengono svolte in quelle ore, come sono organizzate e valutate. Si riteniene questo passaggio particolarmente critico, in quanto comporta il rischio di “sdoganare” forme di esclusione e segregazione che vanno nella direzione contraria rispetto ai principi dell’inclusività e del diritto allo studio.”
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