Inclusione scolastica, i 12 passaggi fondamentali del decreto

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di Sara De Carli, Vita, 22.5.2019 

– Scrive il Miur: «Le norme vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno che, d’ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo. Sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune saranno decisi non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente. L’intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione»

8. I Centri Territoriali di Supporto (CTS).
«Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuate, quali i Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l’erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione».

9. Le misure di sostegno.
«Il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all’assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico».
«Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all’articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all’ Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT».
In sostanza, come precisa la Relazione Tecnica, le disposizioni relative a questo punto pur entrando in vigore dal 1° settembre 2019, produrranno effetti solo a partire dall’anno scolastico 2020/21. Le nuove norme saranno progressivamente applicate agli alunni con disabilità che passano da un grado di istruzione al successivo.

10. Corso di specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
Un decreto del Miur definirà «i piani di studio, le modalita’ attuative e quelle organizzative», «del corso di laurea in scienze della formazione primaria, anche con l’integrazione dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonche’ i crediti formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione». «Se fosse così avremmo tutti gli insegnanti più formati sull’inclusione!», ha commentato già ieri il professor Dario Ianes su questo punto.

11. Continuità didattica.
La “riconferma” dell’insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato, previa valutazione dell’interesse dell’alunno e l’eventuale richiesta della famiglia può essere proposta «ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno».

12. Misure di accompagnamento.
«Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:
a) iniziative formative per il personale scolastico;
b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;
c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento».

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Inclusione scolastica, i 12 passaggi fondamentali del decreto ultima modifica: 2019-05-24T05:23:06+02:00 da
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