Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il 20 maggio lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Si tratta di 15 articoli che – scrive la relazione illustrativa – «mirano a perfezionare l’impianto normativo del decreto legislativo n. 66/2017, attraverso integrazioni e correzioni ritenute necessarie anche al fine di rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del citato decreto legislativo. In particolare, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità ed a garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche in relazione alle modalità di inclusione degli alunni con disabilità previste dallo stesso decreto».
Le nuove norme «vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno che, d’ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo», scrive il Miur in un comunicato: «L’Italia, già all’avanguardia, si allinea definitivamente al principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è tale in relazione al contesto. Con l’approvazione delle nuove norme, dunque, sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente. L’intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione». Un provvedimento – ha detto il ministro Marco Bussetti – che «ho fortemente voluto sin dal mio insediamento. Abbiamo lavorato in accordo con le associazioni di settore e l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. Il governo ha dimostrato di dare attenzione concreta a questi temi. Siamo passati dalle parole ai fatti. Per mesi abbiamo lavorato per raggiungere questo risultato. Tutti i nostri giovani, nessuno escluso, devono essere protagonisti della loro crescita e devono essere messi in condizione di esprimere tutte le loro potenzialità». Ieri con Roberto Speziale, presidente di Anffas, abbiamo fatto una prima valutazione delle modifiche apportate. Ecco ora – sollecitati da tanti lettori – i passi principali del nuovo decreto legislativo.
1. Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica.
«La domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione».
2. Le modifiche alla legge 104/1992.
Per le persone in età evolutiva, «le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l’altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall’ente locale o dall’INPS quando l’accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall’articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990».
«Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
3. Il profilo di funzionamento.
«Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell’Ente locale di competenza».
Il profilo di funzionamento «definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili (nel decreto 66 c’era “necessarie”) per l’inclusione scolastica; «è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente».
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, «sono definite le Linee guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalita’ di redazione della certificazione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’OMS».
4. Il progetto individuale.
Il Progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e’ redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata”.
5. Il Piano educativo individualizzato.
Già con il decreto 66 precedente, il PEI scolastico veniva modificato ed entrava nel progetto individuale previsto dall’articolo 14 della 328/2000.
Il PEI viene elaborato «dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9»; «tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS»; «individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati».
E ancora: «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione».
«È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione».
6. Il Piano per l’inclusione.
Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalita’ per l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche’ per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualita’ dell’inclusione scolastica».
7. I Gruppi per l’inclusione scolastica.
Viene riscritto quasi completamente l’articolo 9 del decreto 66, con i capoversi da 4 a 9 che sono sostituiti dai seguenti:
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